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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33371/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non denunciassero vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ma sollecitassero una rivalutazione del merito probatorio, e che le censure sulla completezza della motivazione fossero generiche. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui era stata affermata la sua responsabilità penale per il delitto di furto aggravato. I tre motivi di ricorso contestavano la correttezza e la completezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, sostenendo, in particolare, che i giudici di appello non avessero esaminato tutte le censure formulate con l'impugnazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a ottenere una diversa valutazione della persuasività, adeguatezza e valenza degli elementi probatori e una differente comparazione delle prove, senza individuare una mancanza assoluta della motivazione, una manifesta illogicità o una contraddittorietà intrinseca della motivazione, né l'omesso esame di un atto probatorio decisivo esistente o l'affermazione dell'esistenza di un atto probatorio mancante. Ha inoltre rilevato la genericità delle censure relative al mancato esame di singole deduzioni, poiché il silenzio su una specifica doglianza non è censurabile quando essa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata e non sia dedotta la decisività del rilievo, logicamente incompatibile con la decisione adottata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure sulla motivazione diverse dalla mancanza assoluta, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà intrinseca della motivazione, ovvero dalla contraddittorietà con un atto probatorio decisivo esistente ma ignorato, o affermato quando mancante.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per censurare la persuasività, l'adeguatezza, il rigore o la puntualità della motivazione, né per sollecitare una diversa comparazione delle prove o una nuova valutazione dell'attendibilità, credibilità e forza dimostrativa degli elementi acquisiti.
  • Il mancato esame espresso di una specifica deduzione contenuta nell'impugnazione non determina, di per sé, un vizio censurabile in cassazione quando la deduzione risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata e il ricorrente non dimostri la decisività del rilievo, logicamente incompatibile con la decisione adottata.
  • Sono generici e inammissibili i motivi che contestano la completezza della motivazione senza individuare uno specifico vizio logico deducibile in cassazione o senza indicare la decisività dell'argomento asseritamente omesso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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