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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20845/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES e IRAP relative al 2011, a seguito del rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo con cui la società chiedeva di non applicare la disciplina delle società non operative. La contribuente sosteneva che il mancato superamento del test di operatività dipendesse da situazioni oggettive, indicate nella crisi del settore turistico e nella scelta di una gestione stagionale dell’attività alberghiera; l’Ufficio riteneva insussistenti i presupposti per la disapplicazione e recuperava maggiori imposte, oltre a disconoscere il credito IVA. La CTP e poi la CTR rigettavano l’impugnazione. In cassazione la società deduceva: omessa pronuncia e omessa motivazione sulla tardività della risposta all’interpello; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione dell’art. 30 l. 724/1994 per non avere considerato come oggettive le circostanze dedotte; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione delle prove; omessa pronuncia sull’errore di calcolo dell’Ufficio nella determinazione dei ricavi presunti, in particolare per il trattamento dei cespiti valorizzati al lordo dei contributi in conto impianti.

La decisione

La Corte ha revocato il precedente decreto di estinzione, ritenendo che la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione non comportasse l’estinzione dell’intero giudizio laddove riguardasse solo una parte del credito controverso. Nel merito ha respinto i primi quattro motivi, dichiarato inammissibile il quinto e accolto il sesto motivo per omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa all’errore di calcolo dei ricavi presunti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà anche regolare le spese e valutare l’eventuale estinzione parziale del giudizio per la definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base dell’istanza di interpello disapplicativo relativa alla disciplina delle società non operative

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    introduce una presunzione legale relativa di non operatività superabile con prova di situazioni oggettive che rendano impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi; la nozione di oggettività non può comprendere mere scelte imprenditoriali o generiche condizioni sfavorevoli di mercato

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    non è stato ritenuto violato, poiché nella materia delle società non operative il contraddittorio anticipato è già assicurato dall’interpello disapplicativo

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per il vizio di motivazione, ma la censura è stata respinta perché la questione sottostante era comunque infondata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente o mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta carenza motivazionale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge in tema di contraddittorio e disciplina delle società non operative

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio; è denunciabile solo l’uso di prove non dedotte, prove legali disattese o attribuzione di efficacia vincolante a elementi non tali

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sussiste solo se manca qualsiasi decisione, anche implicita, su una questione decisiva devoluta al giudice

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per chiedere la revoca del decreto di estinzione del processo

  • art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197 del 2022

    disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-quater), che non estingue il giudizio se copre solo una parte del credito controverso

  • art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197 del 2022

    la procedura opera sui carichi affidati alla riscossione e non coincide necessariamente con l’intera pretesa tributaria oggetto del giudizio

  • art. 2041 c.p.c.

    null

  • art. 2043 c.c.

    null

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle società non operative, la tardiva risposta dell’Amministrazione all’interpello disapplicativo non determina silenzio-assenso né preclude l’accertamento, poiché non esiste una previsione normativa che attribuisca tale effetto al decorso del termine.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale, in materia di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, è soddisfatto dal procedimento di interpello disapplicativo; non è configurabile un ulteriore obbligo generalizzato di interlocuzione preventiva dell’Ufficio.
  • La presunzione legale relativa di non operatività può essere superata solo con la prova di fatti oggettivi, esterni alla sfera decisionale dell’imprenditore, idonei a rendere impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi; non bastano crisi di settore, condizioni generali di mercato o scelte organizzative volontarie.
  • In cassazione, il vizio ex art. 115 c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo per denunciare l’uso di prove non introdotte, l’inosservanza delle prove legali o altri errori nell’individuazione della regola di giudizio.
  • L’omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi qualsiasi statuizione, espressa o implicita, su una questione ritualmente devoluta e potenzialmente decisiva.
  • La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione non estingue automaticamente il giudizio tributario se riguarda soltanto una parte del credito ancora controverso; il processo deve proseguire per la parte residua.
  • Nel test di operatività delle società non operative, i contributi in conto impianti non possono essere ignorati nella base di calcolo dei ricavi presunti, perché incidono sul costo fiscalmente riconosciuto dei cespiti e quindi sul parametro legale da applicare.
  • Nel giudizio tributario, quando la censura investe la quantificazione della pretesa, il giudice deve esaminare il merito della contestazione e non limitarsi a una pronuncia meramente demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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