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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01010/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla notificazione (art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p.), sostenendo che le notifiche (in particolare il decreto di fissazione dell'udienza in appello e le conclusioni) erano state effettuate a un difensore omonimo con diverso indirizzo PEC, con conseguente lesione del diritto di difesa perché non avrebbe potuto replicare alle conclusioni del Procuratore generale e della parte civile né presentare motivi nuovi ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico (mancata indicazione dell'indirizzo PEC errato e dei documenti dimostrativi), ha applicato il principio di autosufficienza (onere di indicare e allegare gli atti ritenuti travisati) e ha osservato che, dalla consultazione degli atti, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza risultava regolarmente effettuata all'indirizzo PEC indicato dal difensore del ricorrente (ricevuta di consegna del 30/12/2024 ore 10:43:21). Inoltre la lamentata mancata notifica delle conclusioni non è rilevante alla luce della disciplina vigente (art. 598-bis c.p.p. dal 01/10/2024). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 5.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi delle norme richiamate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la sentenza impugnata riguarda un reato commesso in concorso ed è stata richiamata per definire la qualificazione del fatto.

  • art. 642, comma secondo, cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato ascritto al ricorrente (come aggravamento/peculiarità dell'illecito); utilizzata per descrivere il capo di imputazione oggetto del giudizio.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Disposizione sulle nullità per irregolarità della notificazione; la corte ritiene che l'asserita nullità per errata notifica debba essere provata con indicazioni precise e documenti, e non possa essere dedotta in modo generico.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della nullità delle notificazioni; la Corte ha escluso la nullità invocata perché la notifica risultava eseguita correttamente dagli atti processuali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la necessità di riportare integralmente nei motivi di ricorso atti e argomentazioni già negli atti di merito; la Corte ha utilizzato tale riferimento per motivare la sintesi del motivo nel ricorso per cassazione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento al principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e allegare i documenti necessari; la mancata indicazione/ allegazione ha portato all'inammissibilità.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di appello (e sulle modalità di comunicazione delle conclusioni); la Corte ha richiamato la disciplina vigente dal 01/10/2024 secondo cui la cancelleria non è più tenuta a notificare le conclusioni del Procuratore generale e della parte civile, rendendo irrilevante la doglianza del ricorrente relativa a tale mancata notifica.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal difensore come titolo per presentare motivi nuovi; la Corte ha rilevato che la lamentata impossibilità di avvalersi di tale rimedio non emergeva adeguatamente e comunque non era sorretta da prova di notifica errata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulla decisione della Corte di cassazione; richiamata in relazione alle statuizioni finali e al motivo di inammissibilità che ha portato alla condanna per spese e sanzione pecuniaria.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento alla determinazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile dovuta a colpa della parte privata; la Corte ha applicato la sanzione nella misura di euro 5.000 valutando il motivo come 'temerario' alla luce degli atti.

Massime di principio

  • Il ricorrente in cassazione ha l'onere di autosufficienza: deve indicare con precisione gli atti e gli elementi di fatto ritenuti viziati e allegare i documenti necessari (es.: indirizzo PEC errato, ricevute di notifica), altrimenti il motivo può essere dichiarato generico e inammissibile.
  • Le doglianze sulla notifica si fondano su prove documentali: l'assenza di allegati che dimostrino la notifica a un diverso indirizzo o a un omonimo rende il motivo inefficace.
  • Con la disciplina vigente del procedimento d'appello (art. 598-bis e successive modifiche), la mancata notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero o della parte civile non costituisce automaticamente vizio rilevante se la normativa non richiede più tale adempimento a carico della cancelleria.
  • La Corte può consultare gli atti per verificare l'effettiva fondatezza di un motivo processuale e dichiarare d'ufficio l'inammissibilità quando il motivo è manifestamente infondato rispetto alla documentazione presente.
  • Un ricorso ritenuto temerario o privo di fondamento documentale può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la misura può essere aumentata in presenza di colpa grave o temerarietà evidente.

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