Sentenza n. 187/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - del Decreto prot. n. 29554 del 19 giugno 2025, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha approvato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno, indetto su base regionale con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione prot. 2575, per la classe di concorso ADSS; - delle successive rettifiche della citata graduatoria di cui ai decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 31915 del 3 luglio 2025, prot. n. 36890 del 29 luglio 2025, prot. n. 38900 dell’11 agosto 2025, prot. n. 39081 dell’11 agosto 2025 e prot. n. 48561 del 30 settembre 2025; - del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente all’USR Sicilia in data 3 dicembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per personale docente nella classe ADSS e successive rettifiche, oltre al silenzio sull'istanza di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso regionale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente di sostegno nella classe ADSS, contestava la graduatoria approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale e le successive rettifiche, sostenendo che l'Amministrazione non avesse correttamente conteggiato i titoli posseduti, avesse violato i principi di trasparenza e cooperazione processuale e avesse leso la parità di trattamento tra candidati. La ricorrente aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. A seguito dell'opposizione dell'Amministrazione, notificata il 28 ottobre 2025, intendeva trasporre la controversia in sede giurisdizionale. L'atto di trasposizione era stato notificato il 22 dicembre 2025, ma depositato presso il TAR soltanto il 30 dicembre 2025. Il Collegio ha esaminato d'ufficio la tempestività del deposito, rilevando che il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'opposizione era scaduto e che il deposito era quindi tardivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito le censure relative al punteggio, alla trasparenza, alla cooperazione processuale e alla parità di trattamento. Ha ritenuto che l'art. 48, comma 1, c.p.a. imponga al ricorrente, che intenda proseguire in sede giurisdizionale un ricorso straordinario oggetto di opposizione, di depositare l'atto di costituzione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, oltre a darne avviso mediante notificazione alle altre parti. Nel caso concreto, l'opposizione era stata notificata il 28 ottobre 2025, mentre l'atto di trasposizione era stato depositato il 30 dicembre 2025, oltre il termine previsto. La notificazione eseguita il 22 dicembre 2025 non ha sanato il tardivo deposito. Secondo il consolidato orientamento richiamato, entrambi gli adempimenti di notifica e deposito devono essere compiuti nel termine perentorio, quantomeno essendo indiscutibile la necessità del tempestivo deposito. La tardiva trasposizione non comporta la restituzione della controversia alla sede straordinaria, ma determina la decadenza dal ricorso straordinario e l'irricevibilità del giudizio trasposto. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere [...] che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
Disciplina l'opposizione dei controinteressati alla prosecuzione del ricorso straordinario in sede straordinaria e prevede, a seguito dell'opposizione, l'onere del ricorrente di depositare l'atto di costituzione presso il giudice amministrativo.
art. 48, comma 1, c.p.a.
Il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
Il termine di sessanta giorni per il deposito dell'atto di trasposizione è perentorio e decorre dal perfezionamento, per il ricorrente, della notificazione dell'opposizione al ricorso straordinario.
art. 48, comma 3, c.p.a.
La restituzione del fascicolo alla sede straordinaria è ammessa quando sia tardiva l'opposizione dei controinteressati, non quando sia tardiva la trasposizione effettuata dall'originario ricorrente; in quest'ultimo caso si verifica la decadenza dal ricorso straordinario.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 1199/1971, il ricorrente che intenda proseguire la controversia davanti al TAR deve depositare l'atto di costituzione in giudizio entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento della notificazione dell'opposizione.
- La tempestiva notificazione dell'atto di trasposizione non sana il tardivo deposito presso il TAR: deposito e notificazione costituiscono adempimenti distinti e il deposito deve comunque essere effettuato entro il termine perentorio previsto dall'art. 48, comma 1, c.p.a.
- La trasposizione tardiva del ricorso straordinario in sede giurisdizionale determina la decadenza dal ricorso e l'irricevibilità del giudizio trasposto; non consente la restituzione del fascicolo alla sede straordinaria, poiché ciò svuoterebbe di effetto l'opposizione proposta contro la prosecuzione della controversia in quella sede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →