Cassazione Penale, Ordinanza n. 23873/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva mantenuto nei suoi confronti la misura cautelare custodiale di massimo rigore. Con il ricorso per cassazione deduceva, in modo ritenuto dalla Corte del tutto generico, la erronea qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che non vi fossero i presupposti per la contestazione del tentato omicidio. Sollevava inoltre una censura sul presunto sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva, che a suo dire avrebbe reso sproporzionata la permanenza della misura più afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione sulla qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio era già stata esaminata e risolta nel merito nei precedenti gradi di giudizio, e anche in sede di legittimità con una precedente decisione indicata in sentenza. Quanto alla censura sulle esigenze cautelari, l'ha ritenuta manifestamente infondata perché fondata su un affievolimento sopravvenuto non dimostrato. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma il contenuto decisorio riflette la disciplina delle spese e della somma alla Cassa delle ammende conseguenti all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo generico questioni già definite nei gradi di merito e anche in precedente sede di legittimità, senza offrire argomenti nuovi o specifici.
- La censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto non può essere utilmente proposta in cassazione se la questione è già stata affrontata e risolta in modo conforme nei precedenti giudizi.
- Le doglianze sul permanere delle esigenze cautelari devono essere sorrette da elementi concreti e dimostrati: allegazioni meramente assertive o non provate non sono idonee a fondare l'annullamento o la revoca della misura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23844/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23857/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23858/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23862/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23865/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23868/2025 del 26/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →