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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30010/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la gravità indiziaria in relazione ai reati contestati (tra cui partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis, estorsione aggravata, scambio elettorale politico-mafioso e corruzione - capi 1, 3, 154, 155). I principali motivi di ricorso erano: (1) travisamento della prova e insufficienza/irrilevanza delle intercettazioni e degli elementi fattuali ritenuti indicativi di partecipazione alla 'ndrina; (2) mancata indicazione del contributo causale specifico di Colloca nella vicenda estorsiva (capo 3) e disparità di trattamento rispetto ad altri indagati; (3) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla sussistenza di gravità indiziaria per i capi 154 e 155 (presunto accordo corruttivo con Pasqua Cesare) e per l'aggravante mafiosa, nonché omessa valutazione di argomenti difensivi (assenza di dichiarazioni di collaboratori che menzionassero Colloca, natura lecita dei rapporti commerciali, ruolo aziendale formale).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Sesta, il Tribunale del riesame ha adeguatamente integrato la motivazione e fornito argomentazioni non illogiche né giuridicamente scorrette. La Corte ha ritenuto credibile e rilevante il compendio intercettivo e fattuale richiamato dal Tribunale (conversazioni tra Colloca e Pasqua, scambi che dimostravano ingressi e protezioni negli appalti ospedalieri, la partecipazione alla "colletta" per detenuti, la funzione svolta nella "Arte del Catering" e i rapporti con altri esponenti mafiosi) e ha condiviso le conclusioni in ordine alla gravità indiziaria per i reati contestati: partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), estorsione aggravata (capo 3) — anche per concorso morale/istigazione documentato dalle intercettazioni — e scambio elettorale politico-mafioso/corruzione (capi 154 e 155) in ragione degli accordi intercettati con il dirigente dell'ASP. La Corte ha inoltre rigettato le doglianze sulla presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati, ritenendo che le intercettazioni dimostravano un coinvolgimento specifico di Colloca. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la partecipazione all'associazione mafiosa possa emergere da 'facta concludentia' (es. partecipazione a colletta per detenuti, investitura di fatto come 'uomo d'onore', rapporti stabili e finalità di infiltrazione economica) e che tali indizi, se gravi e precisi, sono idonei a fondare la gravità indiziaria anche in assenza di prova di affiliazione rituale.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Applicata nella parte relativa allo scambio elettorale politico-mafioso: non è necessario provare l'esplicita programmazione di intimidazioni quando il reclutatore è intraneo alla consorteria mafiosa e agisce per suo conto; l'illiceità dell'accordo può implicare intrinsecamente modalità di acquisizione del consenso tipiche della mafia.

  • artt. 318, 319, 321 cod. pen.

    Gli artt. relativi a corruzione e reati connessi sono stati interpretati alla luce delle intercettazioni che ricostruivano un patto corruttivo: il dirigente dell'ASP dava vantaggi/immuntà alle attività dell'imprenditore e in cambio si chiedeva appoggio elettorale, circostanza sufficiente, insieme ad altri indizi, per ritenere la gravità indiziaria.

Massime di principio

  • In sede di gravità indiziaria (misure cautelari) possono essere decisivi compendi indiziari costituiti da intercettazioni convergenti e da "facta concludentia" anche in assenza di prova diretta di affiliazione rituale.
  • La partecipazione a forme di solidarietà economica verso detenuti associati (la cosiddetta "colletta") è, secondo consolidata giurisprudenza, un elemento indiziario rilevante per la partecipazione a un'associazione mafiosa.
  • Per lo scambio elettorale politico-mafioso non è necessario dimostrare l'uso esplicito di intimidazioni quando il promotore/reclutatore è intraneo alla mafia: l'illiceità dell'accordo e il ruolo del soggetto possono sufficienza a fondare la gravità indiziaria.
  • Le intercettazioni, se valutate dal giudice di merito come chiare e convergenti, hanno forte rilevanza probatoria; in Cassazione l'eventuale diversa interpretazione è ammessa solo se si dimostra travisamento della prova o motivazione giuridicamente viziosa.
  • Differenze di trattamento tra indagati (rilascio o conferma della misura) sono giustificate quando il grado di coinvolgimento evidenziato dagli elementi probatori è diverso; l'eccezione richiede dimostrare che il giudice abbia omesso di considerare elementi difensivi rilevanti o abbia motivato illogicamente.

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