Ordinanza n. 14392/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 05-06-2026, notificato in data 10-06-2026, con il quale il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma contratta ai sensi dell'art. 957, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) e collocato in congedo illimitato con decorrenza retroattiva dall'8 gennaio 2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la proposta di proscioglimento avanzata dal 57° Reparto Comando e Supporti Tattici "Abruzzi" con foglio n. M_D -OMISSIS- REG2026 -OMISSIS-del 2 febbraio 2026, la comunicazione di avvio del procedimento n. prot. Allegato "Q" del 23/01/2026, notificata dal Comandante del medesimo Reparto, il verbale di notifica dell'esito del Drug Test di II livello prot. n. -OMISSIS- del 22/01/2026 emesso dall'Infermeria Presidiaria Tipo "B" di Caserta, nonché i pareri tecnici del Collegio Medico Legale di Roma del 1° giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma per esito positivo degli accertamenti diagnostici e collocamento in congedo illimitato con decorrenza retroattiva
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui è stato prosciolto dalla ferma contratta ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettera c), del d.lgs. 66/2010, in ragione dell'esito positivo degli accertamenti diagnostici, ed è stato collocato in congedo illimitato con decorrenza dall'8 gennaio 2026. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, tra cui la proposta di proscioglimento, la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale relativo all'esito del Drug Test di secondo livello e i pareri del Collegio Medico Legale. Il TAR, rilevata d'ufficio e previamente segnalata alle parti la possibile incompetenza territoriale, ha esaminato esclusivamente la questione di competenza, senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Campania. Ha applicato l'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., in quanto al momento della proposizione del ricorso il rapporto di pubblico impiego era cessato, poiché il ricorrente era già collocato in congedo. Non operava quindi il foro del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., applicabile in costanza del rapporto. Dovendosi applicare i criteri ordinari, il criterio della sede dell'autorità emanante è stato ritenuto recessivo rispetto a quello dell'efficacia territoriale dell'atto: il decreto riguardava esclusivamente il ricorrente e produceva i propri effetti diretti nel luogo di residenza, sito in Campania. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 957, comma 1, lettera c), d.lgs. 66/2010
proscioglimento dalla ferma per esito positivo degli accertamenti diagnostici
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di proscioglimento dalla ferma, ma la sua legittimità sostanziale non è stata esaminata dal TAR.
art. 956, comma 1, lettera b), d.lgs. 66/2010
collocato in congedo illimitato
La disposizione è richiamata quale base normativa del collocamento in congedo, senza esame della legittimità sostanziale dell'atto.
art. 13, comma 1, c.p.a.
il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale
Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato al momento della proposizione del ricorso, si applicano i criteri ordinari di competenza territoriale. Il criterio dell'efficacia territoriale prevale su quello della sede dell'autorità emanante se l'atto produce effetti diretti esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.
art. 13, comma 2, c.p.a.
foro del pubblico impiego
Il foro speciale del pubblico impiego opera nelle controversie instaurate durante la costanza del rapporto di pubblico impiego; non si applica quando il rapporto è già cessato al momento del radicamento del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
articoli 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti dipendenti pubblici, il foro speciale previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. si applica soltanto quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del ricorso; se il rapporto è cessato, trovano applicazione i criteri ordinari dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- Ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede dell'autorità emanante cede a quello dell'efficacia territoriale quando l'atto impugnato produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.
- Per gli atti individuali che incidono esclusivamente sulla posizione di un soggetto già cessato dal servizio, l'efficacia territoriale può essere collegata al luogo di residenza dell'interessato, con conseguente competenza del TAR compreso in tale circoscrizione.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata sulla base di criteri predeterminati, non rimessi alla scelta delle parti.
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