Sentenza n. 3401/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione n. 555 del 5 agosto 2025, comunicata con nota prot. gen. N. 2025-0024632 del 6 agosto 2025, avente a oggetto “Esame e approvazione del Conto Finale, dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i., del Quadro Economico a collaudo relativi all'intervento inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati, di proprietà di Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020” riferita al Lotto 3 (CIG 9239949720); per quanto e nei limiti qui di interesse, della proposta del RUP del 1° agosto 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il responsabile del procedimento ha proposto di ammettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’intervento oggetto del Lotto 3; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0022578 del 22 luglio 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il collaudatore ha trasmesso al RUP, ai sensi dell’art. 233, comma 3, e dell’art. 234 DPR 207/2010 e s.m.i. la documentazione inerente alla conclusione delle operazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo e, in particolare, la relazione riservata, ai sensi dell’art. 234, comma 1, lett. d), DPR 207/2010 e s.m.i., di rigetto delle riserve apposte dall’esecutore nel certificato di collaudo; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0024730 del 7 agosto 2025, con cui veniva richiesta l’escussione della garanzia definitiva; di tutti gli eventuali ulteriori atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di approvazione del certificato di collaudo e della contabilità finale dell'appalto, con autorizzazione al recupero del credito mediante escussione della garanzia definitiva, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aggiudicataria del lotto 3 di una procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico ha impugnato la determinazione con cui l'amministrazione ha ammesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, approvato la contabilità finale e autorizzato l'escussione della garanzia definitiva. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.m. n. 49/2018, degli artt. 200, 201, 233 e 234 del d.P.R. n. 207/2010, delle pertinenti clausole del capitolato e degli artt. 1, 3, 7 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 24 e 97 Cost. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di proporzionalità. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. La contestazione delle risultanze del collaudo, della contabilità finale e dell'escussione della garanzia definitiva riguarda la fase di esecuzione del contratto d'appalto, caratterizzata dall'assenza di poteri autoritativi e dalla natura paritetica del rapporto. Le controversie sul collaudo delle opere pubbliche attengono quindi a diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale e spettano al giudice ordinario. La medesima conclusione vale per le controversie sull'escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, poiché l'accertamento dell'insussistenza del credito e l'eventuale manleva riguardano il rapporto privatistico. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti stabiliti dalla legge.
art. 234, comma 2, d.P.R. n. 207/2010
È richiamato quale disposizione relativa all'ammissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ma la controversia sulla sua applicazione è stata ricondotta alla fase esecutiva contrattuale.
artt. 233 e 234 d.P.R. n. 207/2010
Disciplinano gli adempimenti e la conclusione delle operazioni di collaudo; le controversie relative alle risultanze del collaudo appartengono alla giurisdizione ordinaria in quanto attinenti all'esecuzione del contratto.
art. 14 d.m. n. 49/2018
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla tenuta degli atti contabili, senza essere esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
artt. 200 e 201 d.P.R. n. 207/2010
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione al procedimento di perfezionamento del conto finale, senza esame di merito per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alle risultanze del collaudo di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano la fase di esecuzione del contratto d'appalto, nella quale l'amministrazione agisce senza poteri autoritativi e in posizione paritetica rispetto all'appaltatore.
- Le controversie sull'escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché riguardano l'accertamento di obbligazioni derivanti da un rapporto privatistico.
- La contestazione congiunta della contabilità finale, del collaudo e dell'escussione della garanzia non radica la giurisdizione amministrativa quando tutti gli atti impugnati sono funzionalmente riconducibili alla fase esecutiva del contratto e non implicano l'esercizio di poteri autoritativi.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e alle condizioni dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
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