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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20471/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva confermato la responsabilità per furto pluriaggravato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena e, in particolare, al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse una valutazione discrezionale tipica del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di arbitrio o illogicità manifesta, e ha rilevato che la motivazione di merito era adeguata perché fondata sulla personalità dell'imputato, desunta dal carattere violento della condotta, dalla sua protrazione nel tempo e dai precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la valutazione della personalità dell'imputato e dei precedenti ai fini della determinazione della pena e del bilanciamento delle circostanze.

  • art. 81 c.p.

    Non espressamente indicato, ma il riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla pena irrogata in concreto attiene alla valutazione sanzionatoria del giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Non espressamente indicato, ma la doglianza sull'eccessività della pena e sul bilanciamento è coerente con il tema delle circostanze attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
  • È sufficiente, per sorreggere l'equivalenza tra circostanze, una motivazione che indichi in modo sintetico ma comprensibile la ragione per cui la soluzione adottata è ritenuta più idonea a determinare una pena adeguata al caso concreto.
  • La censura di eccessività della pena non può essere proposta come mero dissenso valutativo rispetto alla scelta del giudice di merito, quando la decisione sia motivata con riferimento alla personalità dell'imputato, alla gravità concreta della condotta e ai precedenti penali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in vizio di motivazione una critica alla valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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