Cassazione Penale, Sentenza n. 18068/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Primo motivo: vizi motivazionali e travisamento della prova, con censura dell'apprezzamento della credibilità della persona offesa (Alessandro Tedde), deducendo che la mancata costituzione come parte civile dipese da negligenza e che mancassero documenti a supporto delle sue dichiarazioni; si contestava inoltre la qualificazione della versione dell'imputato come tardiva o strumentale, rilevando che l'imputato era stato assistito d'ufficio alle udienze preliminari per mancata notifica. Secondo motivo: violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al rifiuto di riconoscere la scriminante della legittima difesa, sostenendo che l'imputato aveva reagito in modo proporzionato all'aggressione. Terzo motivo: violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e reiteratività. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto che i giudici di merito avessero dato motivazione puntuale, valorizzando coerenza delle risultanze documentali (fotografie e documentazione sanitaria) e l'assenza di iniziative risarcitorie da parte della persona offesa; ha giudicato irrilevanti per la difesa gli argomenti sulla presenza dell'imputato presso l'agenzia assicurativa e la mancata costituzione civile del Tedde. Quanto alla legittima difesa, la Corte ha ritenuto smentita la versione di un'aggressione del Tedde. Il terzo motivo relativo alla tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza: la Corte ha richiamato il quadro giurisprudenziale secondo cui la tenuità richiede una valutazione complessa e che la gravità dell'offesa e la futilità dei motivi ostano al riconoscimento della causa di non punibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti da tale norma
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte richiama che il suo riconoscimento richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie e non è ammissibile quando emergono gravità dell'offesa e futilità dei motivi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato questa sanzione e il pagamento alla Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Massime di principio
- La Corte di cassazione è spesso refrattaria a riesaminare la valutazione della credibilità delle fonti quando i giudici di merito hanno motivato con riscontri documentali (es. fotografie, referti sanitari) coerenti con la versione della parte offesa.
- La mancata costituzione della persona offesa come parte civile non determina automaticamente inaffidabilità della sua narrazione; l'assenza di iniziative risarcitorie può essere presa come elemento valutativo ma non è decisiva se sussistono altre prove documentali.
- La legittima difesa va provata nel suo carattere di proporzionalità e necessità: se le risultanze dimostrano che l'aggressione non sussiste o che la reazione fu eccessiva, la scriminante non opera.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e comparativa di molteplici elementi (modalità, danno, grado di colpevolezza, motivazioni, conseguenze); non è riconoscibile quando predominano gravità dell'offesa e futilità dei motivi.
- Motivi di ricorso reiterativi o che ripropongono argomentazioni già esaminate dai giudici di merito rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza; è necessario proporre censure nuove e specifiche per superare la soglia di ammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento a favore della Cassa delle ammende; va valutato il rischio economico prima di proporre ricorso non fondato.
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