Ordinanza n. 2334/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa concessione delle più idonee misure cautelari, prima tra tutte la sospensione cautelare dell’efficacia: 1) DEL DECRETO DI ESCLUSIONE N. M PI. AOOUSPCN. REGISTRO UFFICIALE.U.0012726.30-10-2025 DAL CONCORSO per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo; 2) DELLA RELATIVA GRADUATORIA DEI VINCITORI/IDONEI PER LA CLASSE DI CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA), pubblicata il 3.11.2025 dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 3) CON CONSEGUENTE REINSERIMENTO, CON MISURE CAUTELARI, NELLA CITATA GRADUATORIA, IN PARTICOLARE QUELLA DEI SOLI IDONEI, ALLA POSIZIONE N. 37 CON PUNTI 166.75 (di cui pt 88,00 per la prova scritta; pt 71.00 per la prova orale e pt 7.75 per i titoli posseduti) come da valutazione effettuata a seguito dell’espletamento delle prove concorsuali; 4) DELL’ALLEGATO “A” DEL DECRETO MINISTERIALE N. 255 DEL 22 DICEMBRE 2023, con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui la suddetta tabella A, per la classe A-27, prevede che, “a partire dall’anno 2000/2001, la laurea in ingegneria (vecchio ordinamento) è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali(o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (quattro semestrali) di f isica generale, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico”, per cui non consentirebbe, secondo l’interpretazione fornita dalla P.A. Scolastica, alla laurea in Ingegneria posseduta dal ricorrente di essere considerato valido titolo di accesso concorsuale. Si allega, la copia del D.M. 255/2023; 5) SI CHIEDE COMUNQUE L’ANNULLAMENTO DEL D.M.255/2023 NELLA PARTE IN CUI HA INTRODOTTO RETROATTIVAMENTE NUOVI STANDARD DI VALUTAZIO NE DEI TITOLI DI ACCESSO (essendo la procedura concorsuale regolata dal D.M. 205/2023); 6) DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N° 3059 DEL 10.12.2024 di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205 NELLA PARTE IN CUI AL PUNTO I) DEL COMMA 1 DELL’ART. 4 (REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO) esso prevede che sono ammessi alla procedura concorsuale i candidati in possesso di “laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” e che, secondo l’interpretazione fornita dalla P.A. Scolastica, non sarebbe in possesso del ricorrente ai fini dell’accesso al concorso de quo; 7) DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO, COLLEGATO E/O CONSEGUENTE, ANCHE DI EVENTUALE RETTIFICA DELLA GRADUATORIA IMPUGNATA CON IL PRESENTE RICORSO, ANCHE AI FINI DELLA SUADISAPPLICAZIONE, nella parte in cui non include il ricorrente con il punteggio maturato in sede concorsuale. CON LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA DELLA CONTROPARTE MINISTERIALE RESISTENTE a disporre l’inserimento con effetti definitivi, del docente Prof. Ing. Munafo’ Tindaro, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella graduatoria degli idonei del concorso D.M. 205/2023 al fine di essere assunto, tramite lo scorrimento degli idonei nella classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), con diritto alla nomina in ruolo dopo l'anno di prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da un concorso per docenti, graduatoria degli idonei e vincitori della classe A027, nonché disposizioni regolamentari e bando relative ai requisiti di accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A027, nonché la relativa graduatoria, chiedendo il reinserimento con il punteggio conseguito nelle prove e nei titoli. Ha inoltre censurato l'Allegato A del decreto ministeriale n. 255/2023, nella parte relativa ai requisiti richiesti alla laurea in ingegneria per l'accesso alla classe A027, sostenendo che la disciplina avrebbe introdotto retroattivamente nuovi standard di valutazione dei titoli di accesso rispetto alla procedura regolata dal decreto ministeriale n. 205/2023. È stato altresì impugnato il bando di concorso nella parte relativa al requisito della laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'amministrazione all'inserimento nella graduatoria degli idonei e all'assunzione mediante scorrimento. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la legittimità dell'esclusione né la validità del titolo di studio posseduto dal ricorrente. Ha ritenuto applicabile il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, disponendo la conversione del rito e fissando la prosecuzione del giudizio in una data compatibile con i termini connessi al PNRR. Ha inoltre ordinato la notifica del ricorso al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, alla Struttura di missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuti parti necessarie ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate dall'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
La disposizione è stata ritenuta applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e ha giustificato la conversione del rito e gli adempimenti processuali speciali.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
Individua, secondo l'ordinanza, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, la Struttura di missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri quali parti necessarie del giudizio.
d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
È richiamato quale decreto ministeriale recante la disciplina della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente.
d.m. 22 dicembre 2023, n. 255, Allegato A
È impugnato nella parte relativa ai requisiti curriculari della laurea in ingegneria per l'accesso alla classe di concorso A027; la questione non è stata esaminata in questa fase.
decreto dipartimentale n. 3059 del 10 dicembre 2024, art. 4, comma 1, lett. i)
È impugnato nella parte relativa al requisito del possesso di una laurea magistrale, di un diploma AFAM di II livello o di un titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti; la questione non è stata esaminata in questa fase.
Massime di principio
- Quando il giudizio riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice amministrativo può disporre la conversione del rito secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, assicurando il rispetto dei termini connessi all'attuazione del PNRR.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, devono essere chiamate quali parti necessarie le amministrazioni individuate dal comma 4 della disposizione, inclusi il Ministro competente per le politiche europee e il PNRR, la Struttura di missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, stabilendo termini e modalità per l'adempimento e per il deposito della relativa prova.
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