Ordinanza n. 251/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il Collegio ha rilevato che, alla luce degli atti di causa, le circostanze che hanno sostanzialmente impedito la regolarizzazione della procedura risultano imputabili esclusivamente al datore di lavoro, nel frattempo deceduto. Il testo non esplicita ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto in via interinale la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del diniego impugnato. Considerata l’atipicità dei poteri cautelari attribuiti al giudice amministrativo dall’art. 55 c.p.a., ha ordinato alla Questura di Bologna di riesaminare le proprie determinazioni alla luce delle circostanze risultanti dagli atti e di adottare un provvedimento espresso entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
tenuto conto dell’atipicità dei poteri cautelari attribuiti al G.A. dall’art. 55 c.p.a.
La norma è utilizzata quale base per sospendere interinalmente l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinare all’amministrazione il riesame della propria determinazione mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente l’efficacia del provvedimento impugnato e impartire all’amministrazione una prescrizione di riesame, ordinandole di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato.
- Quando dagli atti risulti, in termini compatibili con il sindacato cautelare, che l’irregolare conclusione o la mancata regolarizzazione di una procedura amministrativa siano imputabili esclusivamente a un soggetto privato non più in grado di adempiere, tale circostanza può giustificare la sospensione cautelare del diniego e la riedizione del potere amministrativo.
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