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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16031/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a forniture di medicinali ed emoderivati a favore di una struttura ospedaliera pubblica. L'opposizione dell'ente sanitario era stata inizialmente rigettata, ma in appello il decreto era stato revocato perché la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante, sul rapporto contrattuale di fornitura, il meccanismo del c.d. payback previsto dalla normativa sulla spesa farmaceutica. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 796, d.l. n. 296/2006, sostenendo che la disciplina del payback fosse immediatamente applicabile anche ai contratti già in essere e imponesse di pagare il prezzo senza la riduzione del 5%; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, assumendo l'imperatività del termine di pagamento di 30 giorni verso la P.A.; 3) violazione dell'art. 1124, comma 2, c.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli accessori sul credito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la disciplina del payback introdotta dalla legge finanziaria non avesse natura sostitutiva delle pattuizioni già contenute nei contratti di fornitura con le strutture pubbliche e non avesse inciso automaticamente sui prezzi contrattualmente fissati. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva negato gli interessi moratori in conseguenza dell'infondatezza della pretesa capitale. Il rigetto del primo motivo ha assorbito gli altri profili; il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. f), g) e h), l. n. 296/2006

    "per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica..."

    La disciplina del payback consente alle aziende farmaceutiche di mantenere il prezzo pieno del farmaco, versando alle Regioni importi equivalenti alla riduzione del 5%, ma non sostituisce né modifica automaticamente i contratti di fornitura già conclusi con le strutture pubbliche.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza o delle pattuizioni in deroga, ma la censura è stata comunque respinta/inammissibile perché non incisiva sulla ratio decidendi.

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato per sostenere l'imperatività del termine di pagamento di 30 giorni nei confronti della P.A.; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ragione decisiva della sentenza.

  • art. 6 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato dalla ricorrente ai fini degli accessori del credito e della rivalutazione; la censura è rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che attribuisce a un operatore economico una facoltà di adesione a un meccanismo compensativo o di riequilibrio non si estende automaticamente a modificare i contratti già conclusi con la pubblica amministrazione, salvo espressa previsione normativa in tal senso.
  • Quando il contratto di fornitura prevede espressamente prezzi fissi e invariabili, il rischio di successive variazioni normative o amministrative del prezzo resta allocato secondo la pattuizione, se la legge sopravvenuta non dispone una sostituzione imperativa della disciplina negoziale.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare questioni non decisive o diverse da quelle poste a fondamento della decisione.
  • Il rigetto della domanda sul capitale può comportare l'assorbimento delle censure sugli accessori, quando queste dipendono integralmente dall'esistenza del credito principale.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoAppalto
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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