Sentenza n. 4280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 127/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 127/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di trasferimento per il rientro in Italia dalla missione all’estero presso una sede diversa da quella originaria
Esito
Favorevole al resistente (militari)
Prevale il privato
La controversia
I dipendenti dell’Esercito italiano avevano agito in primo grado per l’accertamento del diritto soggettivo all’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001, essendo stati assegnati, al rientro da una missione all’estero, a una sede italiana diversa da quella presso la quale prestavano servizio prima della missione. Il TRGA aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’assegnazione autoritativa a una sede ubicata in altro Comune e distante più di dieci chilometri integrasse i presupposti dell’indennità, senza che la soluzione di continuità del servizio nazionale, dovuta alla missione all’estero, escludesse il beneficio. Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione della legge 29 marzo 2001, n. 86, come modificata dalla legge n. 190/2014, difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Gli appellati hanno eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse del Ministero, in ragione dell’acquiescenza derivante da determinazioni generali dell’Amministrazione. Successivamente l’Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del Ministero alla prosecuzione dell’appello, richiamando i pareri del 2 luglio e del 22 ottobre 2025 e la direttiva del 2 dicembre 2025, con cui l’Amministrazione aveva disposto l’allineamento alla giurisprudenza favorevole al riconoscimento del beneficio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dato atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del Ministero, ma ha comunque esaminato il merito e ha respinto l’appello. Ha ritenuto che l’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 abbia natura compensativa, e non premiale, degli oneri oggettivi connessi al cambiamento autoritativo della sede di servizio nel territorio italiano. Tali oneri sussistono anche quando il militare rientra da una missione all’estero e viene assegnato a una sede italiana diversa da quella di provenienza. L’abrogazione, ad opera della legge n. 190/2014, del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 86/2001, che disciplinava specificamente i rientri dall’estero, ha eliminato la disciplina speciale ma non ha soppresso il generale diritto all’indennità per i trasferimenti d’autorità. L’assegnazione a una sede diversa da quella originaria equivale quindi a un trasferimento d’autorità, non assumendo rilievo ostativo il periodo di servizio all’estero, soggetto a un regime differente. Un’esclusione del beneficio fondata esclusivamente sul rientro dall’estero contrasterebbe con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, oltre a non trovare fondamento nel testo normativo, che non prevede eccezioni per tale categoria di militari. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della questione, del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale e della dichiarata esecuzione della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 86/2001
Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate [...] trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi
La disposizione riconosce l’indennità al personale militare trasferito d’autorità a una sede in un Comune diverso da quello di provenienza; il beneficio ha natura compensativa degli oneri oggettivi derivanti dal cambiamento della sede di servizio e si applica anche al militare rientrato da una missione all’estero.
art. 1, commi 2 e 3, l. 86/2001
L'indennità [...] è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio; [...] il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare [...] per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato
Le disposizioni disciplinano la riduzione dell’indennità e l’alternativa del rimborso del canone di locazione; il testo è richiamato nel quadro della disciplina generale del trattamento connesso al trasferimento.
art. 1, comma 4, l. 86/2001
La disposizione speciale, che riconosceva il beneficio per i rientri dalla missione all’estero, è stata abrogata; tale abrogazione non comporta l’esclusione dell’applicazione della disciplina generale sui trasferimenti d’autorità.
art. 1, comma 363, l. 190/2014
La disposizione ha determinato l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 86/2001, senza eliminare il generale diritto all’indennità previsto per i trasferimenti d’autorità.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della memoria difensiva depositata dagli appellati; non costituisce la ratio decisoria della pronuncia.
Massime di principio
- L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 ha natura compensativa degli oneri oggettivi derivanti dal trasferimento d’autorità a una diversa sede di servizio, e non natura premiale.
- Il militare che, al termine di una missione all’estero, venga assegnato d’autorità a una sede in Italia diversa da quella di provenienza ha diritto all’indennità di trasferimento prevista dalla disciplina generale, quando ricorrano gli altri presupposti normativi.
- L’abrogazione della disciplina speciale sui rientri dalla missione all’estero non esclude l’applicazione della disciplina generale dell’indennità ai trasferimenti d’autorità, in assenza di una norma espressa derogatoria o limitativa.
- L’assegnazione del militare rientrato dall’estero a una sede italiana diversa da quella originaria è qualificabile come trasferimento d’autorità; il periodo di servizio all’estero e la conseguente soluzione di continuità del servizio nazionale non fanno venir meno il diritto al beneficio.
- Un’interpretazione che neghi l’indennità esclusivamente perché il trasferimento segue un periodo di servizio all’estero sarebbe irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza, oltre a non essere giustificata dal testo dell’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001.
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