Ordinanza n. 1667/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza commissariale n. 32/2026, emanata in data 13/14.5.2026 dal Commissario Straordinario del Comune di Ercolano, avente ad oggetto la "Sospensione temporanea delle concessioni n. 1/2024 e n. 2/2024, in ex SP 114 Bivio Colle Umberto Quota 1000 (Via Osservatorio), Ercolano” notificata in data 15.5.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza commissariale di sospensione temporanea delle concessioni commerciali relative a un posteggio ubicato in ex SP 114 Bivio Colle Umberto Quota 1000 (Via Osservatorio)
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza commissariale n. 32/2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il primo motivo, sul quale il TAR ha ravvisato il fumus boni iuris, riguarda l'insussistenza prima facie dei presupposti di contingibilità e urgenza richiesti dall'art. 54 TUEL per l'esercizio del potere extra ordinem. In particolare, le criticità viabilistiche e di traffico della strada provinciale erano note all'amministrazione comunale almeno dal luglio 2025, come risultava dagli atti del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica richiamati nell'ordinanza; non appariva quindi sussistente l'assoluta imprevedibilità della situazione. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che il Comune aveva successivamente utilizzato strumenti ordinari per affrontare le criticità, mediante l'approvazione della deliberazione n. 107/2026, avente a oggetto la soppressione del posteggio commerciale e la sua riallocazione in altro sito. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta approvazione di tale deliberazione, ma il ricorrente ha dichiarato di mantenere interesse anche ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; inoltre, la riallocazione non era ancora operativa, essendo necessarie ulteriori attività attuative e istruttorie per definire assetto, dimensioni e localizzazione degli stalli.
La decisione
Il TAR ha confermato il precedente decreto cautelare n. 1457/2026 e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza commissariale impugnata. Ha ritenuto il ricorso non privo di fumus in relazione alla prima censura, poiché apparivano carenti i presupposti di contingibilità e urgenza dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 54 TUEL: la situazione viabilistica era conosciuta da tempo e l'amministrazione aveva fatto ricorso a strumenti ordinari per fronteggiarla. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerato che la sospensione dell'attività commerciale incideva sui mezzi di sostentamento del ricorrente e sulla condizione lavorativa dei dipendenti. L'eccezione comunale di improcedibilità non è stata accolta, sia per la permanenza dell'interesse risarcitorio dichiarato ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., sia perché la riallocazione del posteggio non era ancora concretamente operativa. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
contingibilità ed urgenza
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto prima facie insussistenti i presupposti per l'esercizio del potere extra ordinem, poiché le criticità viabilistiche erano note all'amministrazione da tempo e non risultavano assolutamente imprevedibili.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 34, comma 3, c.p.a.
l'istante ha ribadito di avere interesse a fini risarcitori
La prospettazione di un interesse risarcitorio può impedire la declaratoria di improcedibilità, purché permanga una concreta utilità della decisione; nel caso esaminato, inoltre, la riallocazione del posteggio non era ancora operativa.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente previsto dall'art. 54 TUEL può essere esercitato solo in presenza di una situazione eccezionale e imprevedibile; la conoscenza delle criticità da parte dell'amministrazione già in epoca antecedente all'adozione dell'ordinanza costituisce elemento contrario alla sussistenza del requisito dell'imprevedibilità.
- La disponibilità di strumenti ordinari idonei a fronteggiare le criticità costituisce, in sede cautelare, indice dell'insussistenza dei presupposti per il ricorso al potere extra ordinem.
- La sopravvenienza di una determinazione amministrativa diretta a sostituire o riallocare l'attività colpita dall'atto impugnato non determina necessariamente l'improcedibilità del ricorso quando la nuova soluzione non sia ancora operativa e permanga un interesse risarcitorio ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nell'incidenza della sospensione dell'attività commerciale sui mezzi di sostentamento dell'operatore economico e sulla situazione lavorativa del personale dipendente.
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