Cassazione Penale, Sentenza n. 46798/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il mantenimento della custodia cautelare. Sosteneva che il termine di durata della misura cautelare previsto dall'art. 303, comma 4, lett. b) c.d. (4 anni) era stato superato con riguardo al reato associativo (art. 416-bis), qualificato come "più grave" nella sentenza di merito, e che il Tribunale aveva erroneamente fatto riferimento al reato di estorsione (capo E) per computare il termine di durata, ritenendo applicabili aggravanti che avrebbero innalzato il limite edittale oltre i 20 anni. Inoltre deduceva che, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod.proc.pen., la misura avrebbe perso efficacia perché la pena concreta disposta per il reato di estorsione (o l'aumento per continuazione) è inferiore alla durata della custodia già subita, e, in subordine, chiedeva revoca o sostituzione della misura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai fini della determinazione della durata massima della custodia cautelare, occorre fare riferimento ai limiti edittali previsti dalla legge per i singoli reati che hanno dato luogo alla custodia, e non alla pena inflitta in concreto né alla scelta del reato "base" nel calcolo della continuazione. Poiché le aggravanti relative all'estorsione non risultano espressamente escluse in sentenza, il titolo di reato originariamente contestato (estorsione pluriaggravata) rimane rilevante ai fini dell'individuazione del limite edittale complessivo (superiore a 20 anni) e, quindi, del termine massimo di custodia (6 anni). Quanto all'art. 300, comma 4, la Corte ha precisato che, in caso di condanna non definitiva per reato continuato e quando la misura è stata applicata per più reati, la verifica sulla perdita di efficacia della misura deve riguardare la pena complessivamente inflitta per tutti i reati oggetto della misura cautelare e non la sola pena relativa al reato satellite. Infine il Tribunale ha ritenuto altresì sussistenti le esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione connessa all'art. 416-bis), respingendo la richiesta di revoca o sostituzione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
Determina i termini massimi di durata della custodia cautelare in relazione ai limiti edittali stabiliti dalla legge; ai fini del computo occorre fare riferimento ai limiti edittali astratti dei singoli reati che hanno giustificato la misura, anche nel caso di reati in continuazione
art. 300, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare se la pena inflitta (anche se non definitiva) risulta inferiore alla durata della custodia; in caso di condanna per reati continuati e di misura applicata per più reati, la verifica va fatta sulla pena complessiva inflitta per tutti i reati oggetto della misura
art. 416-bis cod. pen.
Reato associativo di stampo mafioso; la condanna per tale reato comporta, nel caso, la rilevanza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere
art. 416-bis.1 cod. pen.
Citata come aggravante ad effetto speciale; la Corte ha rilevato che, se un'aggravante è stata contestata e non espressamente esclusa in sentenza, contribuisce ad innalzare i limiti edittali del reato originario
art. 629, comma secondo, cod. pen.
Aggravante indicata nel capo di imputazione in relazione all'estorsione; la Corte ha ritenuto che, essendo espressamente indicata e non esclusa, rileva ai fini dell'innalzamento del limite edittale
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
Ulteriore richiamo normativo alle aggravanti relative all'estorsione; considerate nel computo complessivo delle aggravazioni non escluse
Massime di principio
- Per determinare la durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, comma 4, va preso a riferimento il limite edittale previsto dalla legge per i singoli reati contestati e non la pena inflitta concretamente.
- Nel caso di reati in continuazione, la valutazione del termine massimo di custodia deve considerare i limiti edittali di ciascun reato unito dalla continuazione e non solo il reato che il giudice ha ritenuto "più grave" ai fini della determinazione della pena.
- Le aggravanti contestate restano rilevanti ai fini dell'innalzamento dei limiti edittali salvo che nel provvedimento di condanna esse siano espressamente escluse; l'assenza di una chiara esclusione impedisce di negarne l'effetto sul computo edittale.
- Ai fini dell'art. 300, comma 4, cod.proc.pen., quando la custodia è stata applicata per più reati (anche in continuazione) la verifica della perdita di efficacia deve riguardare la pena complessivamente inflitta per tutti i reati oggetto della misura e non la sola pena relativa a uno dei titoli.
- Se si vuol contestare la persistenza della misura cautelare, è strategico far emergere nel dispositivo e nella motivazione di sentenza l'esclusione di specifiche aggravanti o ottenere una motivazione chiara che giustifichi la rideterminazione dei profili edittali.
- La condanna per reato associativo di stampo mafioso (art. 416-bis) comporta riflessi cautelari rilevanti, anche in termini di presunzione delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →