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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Associazione sportiva dilettantistica (ASD) - Natura di associazione non riconosciuta - Responsabilità per le obbligazioni contratte dall'associazione - Art. 38 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente chiedeva di ritenere personalmente e solidalmente responsabile, ai sensi dell'art. 38 c.c., il soggetto che aveva agito in nome e per conto dell'ASD per obbligazioni contratte dall'associazione; la questione era se tale responsabilità si fondasse sulla mera titolarità di una carica/rapresentanza o sulla concreta attività negoziale svolta a nome dell'ente

La decisione

la sentenza ha affermato che la responsabilità personale e solidale di chi agisce per un'associazione non riconosciuta è collegata non alla sola carica rivestita, ma all'attività negoziale concretamente compiuta in nome e nell'interesse dell'associazione e che abbia dato vita a rapporti obbligatori. Tale responsabilità ha carattere accessorio (garanzia ex lege) rispetto a quella primaria dell'associazione; chi invoca la responsabilità personale ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione. Ne consegue che, in mancanza di prova di detta attività negoziale, la domanda verso il rappresentante deve essere rigettata

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    l'art. 38 c.c. è interpretato nel senso che la responsabilità personale e solidale di chi agisce per un'associazione non riconosciuta sorge se e nella misura in cui sia stata svolta una attività negoziale in nome e per conto dell'associazione; la responsabilità è accessoria e di garanzia ex lege, non coincidente con un debito proprio dell'associato

Massime di principio

  • Per ritenere personale e solidale la responsabilità di chi agisce per un'associazione non riconosciuta è necessario provare che l'agente abbia concretamente compiuto atti negoziali in nome e nell'interesse dell'associazione che abbiano generato l'obbligazione.
  • La mera qualifica o carica ricoperta all'interno dell'associazione non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità personale: l'onere probatorio grava sul creditore che agisce contro l'agente.
  • La responsabilità dell'agente ha carattere accessorio (garanzia ex lege) rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione; pertanto bisogna distinguere tra debiti personali dell'associato e obbligazioni dell'associazione per le quali si invoca la solidarietà.
  • In pratica, chi fa contratti per conto di un'ASD dovrebbe documentare (contratto, procura, intestazione fatture, corrispondenza) di aver agito in nome e per conto dell'ente; il creditore che vuole agire contro il rappresentante deve portare prove analoghe.
  • Se non è possibile dimostrare che l'atto è stato concluso in nome e per conto dell'associazione, la pretesa verso il rappresentante è destinata a fallire; se invece la prova sussiste, il rappresentante può essere chiamato in solido.

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