Sentenza n. 14146/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. num. -OMISSIS- del 04.08.2025, notificato al ricorrente in pari data, avente ad oggetto la concessione dei benefici (permessi) e l’assegnazione temporanea di cui all’art. 33 comma 3 e 5 della L. 104/92, con cui l’Amministrazione conferma di non accogliere l'istanza dell'odierno ricorrente che, finalizzata all'ottenimento dei benefici ex art. 33 comma 5 della legge 104/92 (All. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.5.2026: per la declaratoria nullità e/o annullamento comunicazione f.n. -OMISSIS- MINISTERO DIFESA- STATO MAGGIORE ESERCITO - DIPARTIMENTO IMPIEGO PERSONALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 e successivo provvedimento di riesame negativo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il trasferimento presso una sede più vicina al domicilio della sorella con disabilità grave, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992. Il diniego iniziale era motivato, sede per sede, dall’assenza di enti di servizio, dalla mancanza di posizioni organiche vacanti per sottufficiali o dall’incompatibilità con la specialità posseduta, nonché dalla presenza di altri familiari astrattamente idonei all’assistenza. Con il ricorso introduttivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, sviamento e carenza di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il diniego avrebbe richiesto una motivazione rafforzata e una concreta ponderazione tra esigenze assistenziali ed esigenze organizzative, contestando inoltre la necessità di una rigida corrispondenza tra posizione organica, incarico e specialità formalmente posseduti. È stata dedotta anche disparità di trattamento rispetto a trasferimenti concessi in precedenza ad altri militari. Dopo l’accoglimento cautelare ai fini del riesame, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento negativo. Con motivi aggiunti il ricorrente ha sostenuto che il riesame avrebbe eluso la tutela cautelare, riprodotto il precedente diniego senza reale innovazione e omesso una concreta valutazione della compatibilità funzionale con le sedi richieste, comprese mansioni effettivamente svolte e ulteriori posizioni indicate nella circolare sui trasferimenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il provvedimento di riesame del 2 dicembre 2025 avesse integrato il diniego iniziale mediante una nuova istruttoria e una motivazione ampia e concreta. L’Amministrazione aveva verificato analiticamente l’assenza, nelle sedi richieste, di posizioni utilmente assegnabili al ricorrente sia nella specialità di tecnico elettronico per le telecomunicazioni sia in altre posizioni compatibili con ruolo e grado; aveva inoltre considerato mansioni non coincidenti in modo perfetto con l’incarico formale, la scopertura dell’ente di provenienza, l’impossibilità di un distacco temporaneo e le esigenze di preservare l’impiego di una professionalità acquisita mediante specifica formazione. Il Collegio ha affermato che il beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 non attribuisce al militare un diritto incondizionato al trasferimento, poiché opera solo “ove possibile” e deve essere coordinato con l’art. 981 d.lgs. 66/2010, con lo stato del militare e con la disponibilità di posizioni organiche vacanti per ruolo e grado nella sede richiesta. Il trasferimento comporta quindi un bilanciamento tra interesse assistenziale e prevalenti esigenze organizzative e funzionali della Forza armata. È stata ritenuta irrilevante la deduzione relativa a sedi ulteriori non comprese nell’istanza originaria, in quanto estranee sia all’istruttoria amministrativa sia al thema decidendum. Le censure di elusione della cautelare, difetto di motivazione, disparità di trattamento e illegittima riedizione del potere sono state respinte. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La disposizione riconosce al lavoratore una facoltà di scelta della sede soltanto ove possibile; per il personale militare essa non configura un diritto incondizionato al trasferimento, ma richiede il bilanciamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
art. 33, comma 3, l. 104/1992
persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado
Individua il presupposto soggettivo e familiare del beneficio assistenziale richiamato dal comma 5.
art. 981 d.lgs. 66/2010
compatibilmente con il proprio stato
L’applicazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 al personale militare è compatibile con lo status militare e con il limite delle posizioni organiche previste per ruolo e grado, vacanti nella sede richiesta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il trasferimento richiesto dal personale militare ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 è subordinato alla clausola “ove possibile” e non costituisce un diritto incondizionato, poiché deve essere coordinato con le esigenze organizzative e funzionali della Forza armata.
- Per il personale militare, l’art. 33, comma 5, l. 104/1992 deve essere applicato in combinato disposto con l’art. 981 d.lgs. 66/2010: la concessione del trasferimento richiede una collocazione compatibile con lo status del militare e la disponibilità di una posizione organica vacante per ruolo e grado nella sede richiesta.
- La valutazione della compatibilità del trasferimento assistenziale deve considerare la professionalità complessivamente posseduta dal militare, individuata in relazione a grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, senza imporre necessariamente una coincidenza assoluta con l’incarico formalmente ricoperto; tuttavia l’Amministrazione può legittimamente evitare la dispersione di professionalità acquisite mediante specifica formazione.
- Il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 è legittimo quando l’Amministrazione svolge una concreta istruttoria sulle sedi richieste, sulle posizioni organiche disponibili, sulle competenze del richiedente e sulle esigenze dell’ente di provenienza, motivando il prevalere delle esigenze organizzative della Forza armata.
- Nell’ambito del giudizio contro il diniego di trasferimento, non possono essere esaminate sedi ulteriori o diverse da quelle indicate nell’istanza amministrativa, se tali sedi non sono state oggetto di istruttoria e non appartengono al thema decidendum originario.
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