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Sentenza

Sentenza n. 904/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 1689 del Comune di Marliana, datato 11 febbraio 2021, recante “rigetto della SCIA 23.11.2020 (prot. n. 13654), con divieto di prosecuzione delle eventuali opere realizzate e riduzione in pristino delle parti già poste in essere”; b) nota prot. n. 2600 del Comune di Marliana datata 25 febbraio 2021 di “riscontro alla istanza di riesame 24.02.2021, prot. n. 2509”; c) atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorché incogniti; e, per quanto occorrer possa: dell’art. 17, comma 1, N.T.A. del Regolamento Urbanistico ex D.C.C. 24 marzo 2017, n. 11, recante “interventi edilizi”, senza previsione di quelli c.d. “pertinenziali”;

Giustizia amministrativa202100554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della SCIA per la realizzazione di un manufatto ligneo pertinenziale destinato ad alloggiare impianti tecnologici, con divieto di prosecuzione delle opere e riduzione in pristino, nonché conferma del diniego in sede di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto la SCIA presentata per la realizzazione, nel resede pertinenziale di un’abitazione, di un manufatto ligneo di circa 14 mq e 40,36 mc, destinato ad accogliere impianti tecnologici a servizio dell’edificio residenziale. Hanno dedotto che, non essendo gli interventi pertinenziali specificamente disciplinati dalle norme tecniche comunali, trovasse diretta applicazione l’art. 135, comma 2, lett. e), della l.r. Toscana n. 65/2014; che il manufatto costituisse un volume tecnico di modesta consistenza, con rapporto di strumentalità esclusiva rispetto all’abitazione e volumetria inferiore al limite del 20 per cento; che l’intervento fosse comunque riconducibile agli ampliamenti volumetrici consentiti; che il Comune non avesse adeguatamente motivato sulle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; e che il riferimento, introdotto nella nota di riesame, all’inserimento dell’immobile in area agricola fosse nuovo, lesivo del contraddittorio procedimentale e comunque erroneo, poiché l’immobile ricadeva in area edificata a prevalente destinazione residenziale BB3. Il Comune aveva sostenuto l’inammissibilità dell’intervento in quanto non previsto dalle NTA applicabili alle zone BB3 né tra i manufatti privi di rilevanza edilizia.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto direttamente applicabile l’art. 135, comma 2, lett. e), della l.r. Toscana n. 65/2014, che assoggetta a SCIA gli interventi pertinenziali realizzati all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, quando comportino una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria dell’edificio. Il manufatto era destinato esclusivamente e strumentalmente al servizio dell’abitazione, in particolare per gli impianti di riscaldamento, e la sua volumetria di 40,36 mc era inferiore al 20 per cento della volumetria dell’edificio principale, pari a 288,08 mc. Il fatto che l’intervento non rientrasse nelle specifiche fattispecie delle NTA comunali relative alle addizioni volumetriche non escludeva la sua realizzabilità come intervento pertinenziale disciplinato direttamente dalla legge regionale, in assenza di una puntuale disciplina comunale. Il TAR ha inoltre osservato che il manufatto, collocato nel resede pertinenziale e quindi esternamente all’abitazione, non era necessariamente escluso dalla nozione di addizione volumetrica per il solo fatto di non essere adiacente all’edificio. Ha ritenuto erroneo anche il successivo riferimento comunale all’area agricola, poiché l’immobile ricadeva in area BB3 residenziale, e non applicabile l’art. 23.2 delle NTA, riferito ai manufatti privi di rilevanza edilizia disciplinati dall’art. 137 della l.r. Toscana n. 65/2014, fattispecie diversa da quella dell’art. 135, comma 2, lett. e). Sono stati annullati i provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 135, comma 2, lett. e), l.r. Toscana n. 65/2014

    «gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale»

    La disposizione è direttamente applicabile e consente, se rispettati i requisiti di pertinenzialità, collocazione nel resede e limite volumetrico, la realizzazione mediante SCIA di un manufatto accessorio e strumentale all’edificio principale.

  • art. 137 l.r. Toscana n. 65/2014

    Disciplina le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza edilizia; tale fattispecie è distinta da quella degli interventi pertinenziali soggetti a SCIA ai sensi dell’art. 135, comma 2, lett. e), e non era applicabile al manufatto in esame.

  • art. 17 N.T.A. del Regolamento Urbanistico

    La nozione di addizione volumetrica come ampliamento all’esterno della sagoma esistente non impedisce, nel caso esaminato, la considerazione del manufatto collocato nel resede pertinenziale; la mancata adiacenza all’edificio principale non è di per sé decisiva.

  • art. 39.7 N.T.A. del Regolamento Urbanistico

    La disciplina specifica delle zone BB3 non escludeva l’intervento pertinenziale previsto direttamente dalla legge regionale, in assenza di una puntuale regolamentazione comunale della relativa fattispecie.

Massime di principio

  • La disciplina regionale che assoggetta a SCIA gli interventi pertinenziali è direttamente applicabile anche quando gli strumenti urbanistici comunali non contengano una disciplina puntuale della categoria, salvo specifici divieti o incompatibilità urbanistiche risultanti dalla normativa applicabile.
  • Un manufatto destinato esclusivamente e strumentalmente al servizio dell’edificio principale può qualificarsi come intervento pertinenziale se è collocato nel relativo resede e la volumetria aggiuntiva non supera il limite percentuale previsto dalla legge regionale.
  • Il superamento del limite volumetrico deve essere verificato mediante il confronto tra la volumetria del manufatto pertinenziale e quella complessiva dell’edificio principale; nel caso esaminato, 40,36 mc su 288,08 mc risultavano inferiori al 20 per cento.
  • La mancata previsione dell’intervento nelle norme tecniche comunali sulle addizioni volumetriche non esclude la sua realizzabilità ai sensi della disciplina regionale direttamente applicabile, quando l’intervento non rientri tecnicamente nella fattispecie comunale ma soddisfi i requisiti legali della pertinenzialità.
  • La collocazione del manufatto nel resede pertinenziale, anche se non adiacente all’edificio principale, non esclude di per sé la sua qualificazione come intervento pertinenziale o come volume esterno alla sagoma esistente.
  • La disciplina dei manufatti privi di rilevanza edilizia non può essere applicata a un intervento che rientri invece nella distinta fattispecie degli interventi pertinenziali soggetti a SCIA.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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