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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23409/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società fallita)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2011, emesso dopo un processo verbale di constatazione nel quale era stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione. Secondo l'Ufficio, al momento dell'accesso della Guardia di Finanza la dichiarazione non era stata ancora presentata; quella trasmessa due giorni dopo doveva considerarsi inefficace perché intervenuta dopo l'inizio della verifica e, comunque, non accompagnata dal versamento della sanzione ridotta prevista per il ravvedimento. L'Amministrazione sosteneva quindi che la dichiarazione dovesse essere qualificata come omessa, con conseguente legittimità dell'accertamento induttivo e delle maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. Inoltre censurava la CTR per avere ritenuto che, una volta presentata la dichiarazione tardiva, l'Ufficio dovesse comunque considerare la contabilità esibita e non potesse fondare l'accertamento solo sulle risultanze del PVC e su presunzioni semplici. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998, 13, comma 1, d.lgs. 472/1997, 41 e 55 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che l'inizio delle verifiche precludeva sia il ravvedimento sia la validità della dichiarazione tardiva, e che pertanto l'accertamento induttivo fosse corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha chiarito che la preclusione al ravvedimento operoso derivante dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche non impedisce al contribuente di presentare, entro novanta giorni dalla scadenza, una dichiarazione tardiva valida ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998. Tale dichiarazione resta valida a ogni effetto di legge, pur senza beneficiare della riduzione sanzionatoria. Di conseguenza, non ricorrendo un'omessa dichiarazione, non era legittimo il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 41 d.P.R. 600/1973. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando che la CTR non aveva invertito l'onere della prova. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    "Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo."

    La dichiarazione presentata entro novanta giorni è valida, anche se tardiva; il ritardo incide solo sul profilo sanzionatorio e non la trasforma in dichiarazione omessa.

  • art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento..."

    L'inizio delle verifiche preclude il ravvedimento operoso e la riduzione della sanzione, ma non impedisce la presentazione della dichiarazione tardiva entro il termine di legge.

  • art. 41, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento induttivo presuppone l'omessa presentazione della dichiarazione o altre ipotesi tipizzate di dichiarazioni nulle; non può essere utilizzato quando la dichiarazione tardiva sia validamente presentata entro novanta giorni.

  • art. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione utile ad accogliere il ricorso.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata nell'atto impositivo per la determinazione del reddito imponibile; il suo utilizzo resta subordinato alla corretta qualificazione della dichiarazione come omessa o valida.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che la sentenza impugnata abbia invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • La presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine la rende valida a tutti gli effetti, pur restando dovute le sanzioni per il ritardo.
  • L'inizio di accessi, ispezioni o verifiche preclude il ravvedimento operoso e la riduzione della sanzione, ma non elimina la possibilità di presentare una dichiarazione tardiva valida.
  • L'accertamento induttivo presuppone l'omessa dichiarazione o una dichiarazione nulla; non è legittimo quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione tardiva valida entro il termine di legge.
  • Il solo fatto che sia iniziata una verifica non consente all'Amministrazione di ignorare la dichiarazione tardivamente presentata, né di considerarla automaticamente inesistente ai fini sostanziali.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata se il giudice di merito non ha realmente invertito l'onere della prova, ma si è limitato a valutare gli elementi probatori disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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