Sentenza n. 697/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e condannato il Ministero all’erogazione di € 1.000,00 mediante emissione dei relativi buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 maggio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante il passaggio in giudicato attestato il 13 ottobre 2025, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né emesso i buoni. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il titolo era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’Amministrazione, e risultava decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche. Ha inoltre ritenuto applicabile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. e fondato il ricorso, non avendo il Ministero fornito alcuna prova dell’adempimento. Ha ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, e di corrispondere le spese liquidate nella sentenza civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, o un dirigente delegato, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine per l’intervento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto dal giudicato civile ottemperando.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato dal giudicato civile per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio, decorso il quale può essere promossa l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare attuazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato civile recante un comando puntuale di pagamento o di attribuzione di un beneficio amministrativo, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale dimostrazione, il ricorso per ottemperanza è fondato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento, nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia e stabilire le modalità concrete di esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento dell’amministrazione si protrae senza giustificazione e il comando giudiziale è semplice e privo di profili di complessità; la misura può essere determinata in rapporto agli interessi legali sulle somme dovute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →