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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento 1) del decreto del -OMISSIS-/I^ bis , Fasc. n. -OMISSIS- della Prefettura di Reggio Calabria, notificato al ricorrente in data 10 ottobre 2022, di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia avente n. -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- in data 29 agosto 2012, nonchè di diniego di detenzione a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente; ; 2) di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, precedente, collegato e consequenziale in quanto lesivo della posizione del ricorrente;

Giustizia amministrativa202200614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 10 ottobre 2022, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, errata valutazione della documentazione e istruttoria insufficiente, nonché violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e difetto di motivazione. Il provvedimento si fondava su un’informativa del Comando provinciale dei Carabinieri relativa a due deferimenti all’autorità giudiziaria: il primo, del 2021, per frode informatica, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, accesso abusivo a sistemi informatici e sostituzione di persona; il secondo, del 2019, per fatti connessi all’accensione e alla disponibilità di esplosivi o, comunque, alla mancanza di munizioni. Il ricorrente ha contestato l’appendice giudiziaria del primo episodio, sostenendo di non sapere se fosse stato aperto un procedimento penale e giustificando l’ammanco di munizioni con il loro utilizzo presso un poligono; ha inoltre negato l’esistenza e la commissione dei fatti relativi al secondo episodio. Ha prodotto certificati dei carichi pendenti e ha richiamato l’archiviazione di un procedimento, sostenendo l’assenza di elementi attuali a suo carico.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure e ha rigettato il ricorso. Quanto al primo episodio, ha ritenuto oggettivamente provata la mancanza di otto cartucce calibro 7,65, mentre la loro asserita utilizzazione presso un poligono è stata considerata una mera dichiarazione non documentata né circostanziata. Il Collegio ha inoltre rilevato le difformità e le carenze delle successive allegazioni difensive, osservando che l’archiviazione documentata riguardava un diverso procedimento e che il certificato dei carichi pendenti prodotto nel 2025, riferito a una Procura diversa da quella presso cui era stata presentata la denuncia, non era idoneo a dimostrare l’illegittimità del provvedimento adottato nel 2022. Quanto al secondo episodio, l’informativa dei Carabinieri è stata ritenuta sufficiente a concorrere alla formazione del quadro indiziario. Il giudice ha considerato la denuncia del 2021 sintomatica di una particolare attitudine al crimine nei confronti di terzi e del loro patrimonio e quella del 2019 collegata al regolare esercizio della licenza. Le due vicende, valutate complessivamente, giustificavano il giudizio prefettizio di inaffidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi. È stata valorizzata anche la circostanza che, durante l’esecuzione del provvedimento, fosse stato riscontrato un ulteriore ammanco di cinque cartucce calibro 12, pur se il relativo procedimento era stato successivamente archiviato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS

    La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità del diniego della licenza; il giudice ritiene che gli elementi informativi e indiziari acquisiti consentano di negare l’affidabilità richiesta per il porto e la detenzione di armi.

  • art. 43 TULPS

    La disposizione è richiamata tra i parametri del provvedimento prefettizio; la valutazione complessiva delle denunce e degli ammanchi di munizioni è ritenuta idonea a fondare il giudizio di inaffidabilità.

  • art. 702 c.p.

    La pronuncia menziona il procedimento penale richiamato dalla difesa in relazione al primo episodio, senza fondare su tale disposizione uno specifico principio interpretativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o mantenimento di una licenza di porto d’armi, l’amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità su un quadro indiziario complessivo derivante da più denunce, anche se non accompagnate da una condanna definitiva, purché gli elementi siano specificamente riferibili alla persona interessata e valutati secondo una motivazione coerente.
  • Le vicende riguardanti la disponibilità o la perdita di munizioni possono assumere rilievo autonomo nella valutazione di affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, soprattutto quando il loro ammanco sia oggettivamente accertato e non adeguatamente giustificato con documentazione verificabile.
  • L’archiviazione o l’assenza di iscrizioni comunicabili risultante da un certificato dei carichi pendenti successivo al provvedimento non dimostra, di per sé, l’illegittimità originaria di un diniego adottato sulla base delle informazioni disponibili all’amministrazione al momento della decisione.
  • La valutazione prefettizia di affidabilità nell’uso e nella detenzione delle armi può tenere conto della connessione tra condotte lesive del patrimonio o di terzi e irregolarità attinenti al regolare esercizio della licenza, purché tali elementi siano considerati unitariamente e sorreggano un giudizio motivato di rischio.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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