Cassazione Penale, Sentenza n. 4362/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione relativa alla sentenza di condanna (Corte d'assise d'appello di Catania n.1/2010) per l'omicidio contestato. Il ricorrente deduceva tre nuovi elementi di prova: 1) una consulenza tecnica di parte (ing. Sergio Lunito) basata su analisi delle celle telefoniche che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'impossibilita' del Pruiti di trovarsi sul luogo del delitto; 2) dichiarazioni di Calogero Calà Lesina (zio della vittima) che costituirebbero un alibi (il Pruiti raccoglieva il fieno con lui); 3) dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico, volte a contestare la collocazione del Pruiti nella consorteria mafiosa e la ricostruzione delle cause dell'omicidio. Il ricorrente censurava la Corte d'appello per vizio di motivazione e violazione di norma processuale, sostenendo che nella fase sommaria di ammissibilità non si sarebbe dovuto procedere a una valutazione di merito degli elementi.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza e confermato l'operato della Corte d'appello che aveva valutato, nella fase di ammissibilità, l'idoneità astratta e l'affidabilità dei nuovi elementi rispetto al quadro probatorio antecedente. Nello specifico: la consulenza tecnica di parte è stata ritenuta non nuova e comunque dubbia perche' basata su un sopralluogo effettuato a circa quindici anni dai fatti e senza dimostrare l'uso di nuove metodiche scientifiche; le dichiarazioni di Calogero Calà Lesina sono state ritenute poco affidabili per il lungo intervallo di tempo e tardive (alibi che poteva essere acquisito nel giudizio di merito); le dichiarazioni del collaboratore sono state considerate non decisivi e, anzi, la loro omissione da parte della Corte d'appello è stata ritenuta irrilevante alla luce dell'inidoneità degli altri elementi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
L'art. 630 disciplina i presupposti per la revisione e richiede che le "prove nuove" siano idonee a travolgere il giudicato; la Corte ha applicato il criterio di ammissibilità esaminando l'astratta idoneità e l'affidabilità degli elementi prodotti.
Cass. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029
Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029
Conferma che nella fase sommaria non è vietato valutare la persuasività e la congruenza degli elementi nuovi rispetto al complesso probatorio, senza anticipare il giudizio di merito.
Cass. Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993, Rv. 194581
Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993, Rv. 194581
Ribadisce che la tardività dell'allegazione di un alibi costituisce elemento indiziante che il giudice può tener conto anche nella revisione.
Cass. Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rv. 272592
Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rv. 272592
Le "prove nuove" fondamentalmente devono poggiare su acquisizioni scientifiche o tecniche effettivamente nuove e diverse, capaci di fornire risultati non raggiungibili con metodiche precedenti; una consulenza effettuata molto tempo dopo i fatti non è automaticamente nuova.
Massime di principio
- Nella fase di ammissibilità della revisione il giudice verifica l'astratta idoneità, l'affidabilità e la persuasività dei nuovi elementi rispetto al complesso probatorio, senza entrare nel merito sostitutivo del giudizio ma potendo scartare proposte manifestamente inidonee o contraddittorie.
- Perché una consulenza tecnica o perizia sia considerata "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. è spesso necessario che sia basata su nuove acquisizioni scientifiche o metodologiche non disponibili al tempo del giudizio originario; sopralluoghi molto successivi possono perdere efficacia probatoria per il mutamento dei luoghi.
- La tardività nella produzione di un alibi è un elemento valutabile negativamente dal giudice e può influire sull'ammissibilità della revisione se non pienamente giustificata.
- Dichiarazioni rese a distanza di molto tempo dagli eventi possono essere ritenute poco affidabili; se gli altri elementi nuovi sono inconsistenti, l'eventuale omissione di alcune dichiarazioni non è decisiva.
- Per massimizzare le possibilità di ammissibilità di una istanza di revisione: dimostrare la novità effettiva degli accertamenti (nuove tecniche o acquisizioni), spiegare perché non era possibile ottenere l'elemento durante il processo originario, fornire elementi di corroborazione e ridurre la tardività della produzione probatoria.
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