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Sentenza

Sentenza n. 1981/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 19 agosto 2026 della richiesta di aspettativa per frequentare il corso di formazione della Polizia di Stato per vice ispettori, previsto dal 7 settembre 2026 al 23 settembre 2027

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e ammessa al corso di formazione conseguente al concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, ha chiesto l’aspettativa per la sola durata del corso. Il Comando l’ha negata ritenendo che la durata eccedesse il limite previsto per l’aspettativa per motivi personali e che le esigenze di servizio ostassero comunque alla concessione; ha inoltre sostenuto che la disciplina speciale dell’art. 28 l. 668/1986 non fosse applicabile ai Carabinieri. La ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 861, 864, 875, 884 e 894 del codice dell’ordinamento militare e il travisamento dei fatti; ha invocato l’art. 18 del bando, l’art. 28 l. 668/1986 e l’art. 59 l. 121/1981, sostenendo che l’aspettativa speciale fosse dovuta e applicabile anche all’Arma. Ha inoltre lamentato eccesso di potere, elusione del giudicato richiamando l’ordinanza cautelare n. 334/2025 del TAR Bari relativa a un caso analogo, nonché violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Ha qualificato la condotta amministrativa come futile e temeraria.

La decisione

Il ricorso è accolto e il diniego è annullato. Il TAR esclude che la pronuncia cautelare resa in un diverso giudizio produca giudicato: oltre a non risultare documentata una sentenza passata in giudicato, manca l’identità delle parti. Considera tuttavia condivisibile l’orientamento favorevole espresso in casi analoghi. L’art. 28 l. 668/1986, riprodotto sostanzialmente dall’art. 18 del bando, contempla l’aspettativa durante i corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato e riguarda gli appartenenti alle forze di polizia. La disposizione deve essere interpretata in senso funzionale e sostanziale: l’Arma dei Carabinieri, pur essendo denominata “Arma” e non “Corpo”, è qualificata dalla legge come forza di polizia e non può essere esclusa dal beneficio per una differenza nominalistica, che produrrebbe un’irragionevole disparità di trattamento e dubbi di compatibilità con l’art. 3 Cost. La norma speciale prevale sulla disciplina generale dell’aspettativa del codice dell’ordinamento militare, non essendo stata espressamente esclusa né risultando incompatibile con quest’ultima. La frequenza del corso non equivale all’assunzione di un nuovo impiego, che presuppone il superamento del corso e la successiva scelta dell’interessata; il trattamento economico previsto dall’art. 59 l. 121/1981 sostituisce, e non si aggiunge, a quello dell’amministrazione di appartenenza. Ne consegue che l’aspettativa speciale costituiva atto dovuto e non poteva essere negata per la durata del corso o per le esigenze di servizio. Le spese sono compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 668/1986

    Trattasi di disposizione speciale, che garantisce la conservazione del posto mediante aspettativa per un periodo decisamente lungo (il corso dura oltre un anno), la cui ratio pare al Collegio riassumibile in una scelta di favor per il transito e la crescita professionale di soggetti tutti lato sensu già impiegati nello Stato in ambito di pubblica sicurezza e polizia.

    La disposizione introduce un’ipotesi speciale di aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato, diretta a favorire la crescita professionale di soggetti già impiegati nello Stato in ambito di polizia e sicurezza. La sua applicazione comprende anche gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in ragione della loro natura legale di forza di polizia.

  • art. 18 del bando di concorso

    L’art. 18 del bando di concorso per il corso cui il ricorrente è stato ammesso riproduce, nella sostanza, l’art. 28 della legge 10 ottobre 1986 n. 668

    La previsione del bando riproduce la disciplina speciale dell’art. 28 l. 668/1986 e va letta coerentemente con essa; non si tratta di una diversa disciplina che escluda l’Arma dei Carabinieri.

  • art. 16 l. 121/1981

    La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”;

    La qualificazione legislativa dell’Arma come forza di polizia consente di ricondurne gli appartenenti all’ambito soggettivo della disciplina speciale dell’aspettativa, senza che sia decisiva la denominazione di “Arma” anziché “Corpo”.

  • art. 155 d.lgs. 66/2010

    La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”;

    La qualificazione dell’Arma come forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza conferma che la differenza organizzativa rispetto agli altri Corpi non ne esclude la natura di forza di polizia.

  • art. 59 l. 121/1981

    Né può sostenersi che la circostanza di ricevere un trattamento economico per la durata del corso determinerebbe una incompatibilità con la condizione di militare dato che si tratta di un trattamento la cui erogazione è prevista dall’articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e che evidentemente esso non si aggiunge ma si sostituisce a quello a carico dell’amministrazione di appartenenza.

    Il trattamento economico previsto per il periodo di corso non è incompatibile con lo status militare, poiché sostituisce il trattamento a carico dell’amministrazione di appartenenza e non vi si cumula.

  • art. 3 Cost.

    diversamente opinando si finirebbe per dare luogo ad effetti di arbitraria disparità di trattamento con oggettivo rischio di contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    L’esclusione dei Carabinieri dal beneficio per la sola distinzione nominalistica tra “Arma” e “Corpo”, a fronte del comune svolgimento di funzioni di polizia, determinerebbe una disparità di trattamento irragionevole.

Massime di principio

  • L’aspettativa prevista per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato in favore degli appartenenti alle forze di polizia si applica anche al personale dell’Arma dei Carabinieri: la qualificazione legislativa dell’Arma come forza di polizia prevale sulla distinzione nominalistica tra “Arma” e “Corpo”.
  • La disciplina speciale dell’aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione prevale sulla disciplina generale dell’aspettativa del personale militare, quando la normativa generale successiva non abbia espressamente escluso la disposizione speciale e non sussista incompatibilità tra le due discipline.
  • Quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale, il collocamento in aspettativa per la frequenza del corso costituisce atto dovuto e non può essere negato invocando i limiti temporali o le esigenze di servizio propri dell’aspettativa per motivi privati.
  • La sola frequenza di un corso propedeutico all’accesso a un diverso impiego non equivale all’assunzione di tale impiego, se questa richiede il superamento del corso e una successiva scelta dell’interessato; il trattamento economico previsto per il corso non è incompatibile con lo status di provenienza quando sostituisce quello dell’amministrazione di appartenenza.
  • Una pronuncia cautelare resa in un giudizio promosso da un soggetto diverso non produce giudicato nei confronti di un ricorrente successivo: il giudicato presuppone, tra l’altro, l’identità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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