Sentenza n. 770/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento nei limiti dell'interesse del ricorrente → del giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore. Aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2019 notificato dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 5^ Divisione – Stato giuridico e avanzamento sottufficiali con nota -OMISSIS-in data 03/05/2021; → del verbale della Commissione Permanente Avanzamento Marescialli dell'Aeronautica Militare n. -OMISSIS-, sconosciuto dal ricorrente; → di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale, nonché, ove occorra, → della mancata declaratoria della cessazione degli effetti, ai sensi dell'art. 1369 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare (COM), della sanzione disciplinare di corpo comminatagli il 29/09/2017, come richiesto con formale istanza presentata in data 05/10/2019; → di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale. per il riconoscimento del diritto e/o dell'interesse del ricorrente → alla declaratoria della cessazione degli effetti, ai sensi dell'art. 1369 COM, della sanzione disciplinare di corpo comminatagli il 29/09/2017, come richiesto con formale istanza presentata in data 05/10/2019; → alla declaratoria di idoneità del ricorrente all'avanzamento al grado superiore di Luogotenente riferito al 31 dicembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di Luogotenente, riferito all’aliquota del 31 dicembre 2019, e mancata declaratoria di cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione del controinteressato. Contestava la mancata declaratoria, ai sensi dell’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare, della cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo inflitta il 29 settembre 2017, nonché, in via derivata, il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore notificato il 3 maggio 2021. Deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1369 del d.lgs. 66/2010, dell’art. 1056 del medesimo codice, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per ingiustizia manifesta, omessa o insufficiente istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà. Nel corso del giudizio il ricorrente rappresentava di essere stato promosso al grado di Luogotenente con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e, successivamente, di essere cessato dal servizio a domanda, ottenendo anche la qualifica onorifica di 1° Luogotenente; chiedeva quindi la declaratoria di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro la sanzione disciplinare e il giudizio di non idoneità. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione e non aveva indicato residui profili di interesse, né dimostrato l’integrale soddisfazione della pretesa originaria. Ha precisato che il ricorrente dispone dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la perdita dell’interesse; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1369 d.lgs. 66/2010
cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo
La norma era invocata dal ricorrente quale fondamento della pretesa alla cessazione degli effetti della sanzione, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1056 d.lgs. 66/2010
La norma era richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione al giudizio di avanzamento; il motivo non è stato esaminato nel merito.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Erano invocati in relazione ai principi dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione; il TAR non ha deciso tali censure.
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Ha consentito al controinteressato di opporsi al ricorso straordinario e determinato la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale con riferimento all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione amministrativa sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e non emergono residui profili di interesse né la dimostrazione dell’integrale soddisfazione della pretesa, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può rilevare d’ufficio un interesse alla decisione né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire.
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