Sentenza n. 807/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- n.-OMISSIS- datato-OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, recante la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi degli articoli 923, c. 1, lett. d) e 932 del D.lgs. 66/2010; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. d), e 932 d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già in servizio da circa vent'anni con il grado di Appuntato, ha impugnato la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, deducendo l'assenza dei presupposti, l'irragionevolezza e la sproporzione della misura, la violazione degli artt. 923, comma 1, lett. d), e 932 d.lgs. 66/2010, l'eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità, erronea valutazione e travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell'art. 97 Cost., delle disposizioni interne sui documenti caratteristici, della l. 241/1990 e delle circolari dell'amministrazione militare. Ha sostenuto che la dispensa avrebbe richiesto, oltre all'ammonizione, al parere dell'autorità competente e all'assegnazione di un termine a difesa, anche un periodo ulteriore di valutazione e il previo trasferimento d'autorità in altra Regione, così da consentire un giudizio da parte di una diversa linea gerarchica. Ha inoltre allegato che le valutazioni negative e le sanzioni disciplinari fossero collegate a vicende personali, a problematiche coniugali, a periodi di malattia e a condotte improprie della linea gerarchica, lamentando il carattere vessatorio dei quattordici ammonimenti ricevuti. Ha chiesto anche il risarcimento del danno esistenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha accertato che il provvedimento richiamava una proposta del competente comandante, documenti caratteristici recanti per circa ventidue mesi giudizi di rendimento "inferiore alla media" e per circa ventuno mesi giudizi di rendimento "insufficiente", espressi da diversi compilatori e revisori in diversi reparti e servizi, oltre a sei sanzioni disciplinari definitive e a quattordici ammonimenti formali tra il 2017 e il 2021. Ha ritenuto rispettata la procedura dell'art. 932 d.lgs. 66/2010, poiché il militare era stato ammonito, erano stati acquisiti i pareri delle commissioni o autorità competenti e gli erano state assicurate osservazioni e difese. Ha escluso che l'ordinamento imponesse il previo trasferimento d'autorità in altra Regione quale ulteriore garanzia o adempimento necessario: tale esigenza non è prevista dalla legge e, comunque, le valutazioni negative erano maturate in contesti organizzativi e di servizio diversi. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che i giudizi caratteristici e i provvedimenti disciplinari posti a fondamento della cessazione erano definitivi e non impugnati; essi non potevano essere reinterpretati o rimessi in discussione ex post nel giudizio contro il provvedimento finale. Le vicende penali ancora sub iudice non erano state considerate determinanti, essendo sufficiente il quadro autonomamente risultante dalle valutazioni e dalle sanzioni disciplinari. Esclusa l'illegittimità del provvedimento, il TAR ha respinto anche la domanda di danno esistenziale e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 923, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010
cessazione del rapporto di impiego del militare per "scarso rendimento"
Prevede lo scarso rendimento tra le cause di cessazione dal servizio permanente del militare.
art. 932 d.lgs. 66/2010
Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. Il provvedimento ... è subordinato ... a) ammonizione all’interessato; b) parere delle commissioni o autorità competenti ... Il procedimento ... deve prevedere l’assegnazione ... di un termine per presentare ... osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente
La dispensa per scarso rendimento richiede l'ammonizione, il parere degli organi competenti e la garanzia di presentare osservazioni e di essere sentito; non impone il previo trasferimento del militare in altra sede o Regione.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ravvisi una violazione.
l. 241/1990
Richiamata dal ricorrente in relazione alle regole generali dell'azione amministrativa; il giudice non ravvisa specifiche violazioni idonee a determinare l'illegittimità del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. d), e 932 d.lgs. 66/2010 è legittimamente adottata quando sia preceduta dall'ammonizione dell'interessato, dall'acquisizione del parere delle commissioni o autorità competenti in materia di avanzamento e dalla concessione di un termine per le osservazioni e della possibilità di essere sentito personalmente.
- L'art. 932 d.lgs. 66/2010 non impone all'amministrazione, quale adempimento procedimentale o garanzia ulteriore, di trasferire previamente il militare in altra sede o Regione per sottoporlo alla valutazione di una diversa linea gerarchica.
- La reiterazione di giudizi caratteristici negativi, espressi da diversi compilatori e revisori in diversi reparti o servizi, unitamente a sanzioni disciplinari definitive e a reiterati ammonimenti rimasti senza effetto, può integrare un quadro motivazionale idoneo a sostenere la cessazione dal servizio per scarso rendimento.
- Nel giudizio contro il provvedimento di cessazione per scarso rendimento non è consentita la reinterpretazione ex post di giudizi caratteristici e sanzioni disciplinari definitivi e non impugnati, posti a fondamento dell'atto finale.
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