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Ordinanza

Ordinanza n. 289/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Genova -OMISSIS-, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per studio.

Giustizia amministrativa202600717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Genova di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Genova che aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del titolo ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Quanto al periculum in mora, il ricorrente aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana il 1° luglio 2026, circostanza che gli consentiva di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e di permanere comunque sul territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito da profili di fondatezza, poiché non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio previsti dall'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Quanto al periculum in mora, ha escluso la configurabilità di un danno grave e irreparabile, poiché il matrimonio contratto con una cittadina italiana consentiva al ricorrente di richiedere un permesso per motivi familiari e di permanere comunque sul territorio nazionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    La mancata dimostrazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio esclude, allo stato della cognizione cautelare, la sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata dimostrazione dei presupposti normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio può escludere il fumus boni iuris necessario alla sospensione del diniego.
  • Non sussiste un danno grave e irreparabile derivante dal diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per studio quando, in base a una sopravvenuta situazione familiare, lo straniero possa richiedere un titolo di soggiorno per motivi familiari e permanere comunque sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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