Ordinanza n. 3344/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento -OMISSIS-di rifiuto del visto d'ingresso in Italia ai fini turistici, emesso dall'Ambasciata d'Italia in Iran - sede Teheran, in data 20 ottobre 2025 e notificato in data 26 ottobre 2025 alla ricorrente; di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non ancora conosciuto o reso noto; NONCHÉ PER LA CONDANNA ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a., in forma specifica, al rilascio del provvedimento richiesto, previo accertamento del diritto vantato dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso in Italia per finalità turistiche emesso dall'Ambasciata d'Italia in Iran
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto d'ingresso per turismo, chiedendone la sospensione cautelare e, nel merito, l'annullamento con condanna dell'amministrazione al rilascio del visto. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto apprezzato dal TAR, il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che non era stato svolto il colloquio consolare e che non risultava chiaramente comprensibile l'iter logico-motivazionale seguito per respingere l'istanza. Ha inoltre allegato un pregiudizio potenzialmente derivante dall'efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando in via sommaria un possibile difetto istruttorio e motivazionale, poiché non era stato effettuato il colloquio consolare e non risultava chiaramente comprensibile il percorso motivazionale del diniego. Ha ritenuto altresì apprezzabile il periculum in mora, all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti. La domanda cautelare è stata quindi accolta non mediante rilascio immediato del visto, ma ai fini del riesame della posizione da parte della sede diplomatica temporaneamente operativa a Baku, alla luce delle doglianze e della documentazione in atti e previo colloquio consolare. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 20 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta sulla base della sommaria verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Invocato dalla parte ricorrente quale fondamento della richiesta di tutela in forma specifica e di rilascio del provvedimento richiesto; l'ordinanza cautelare non ha disposto direttamente il rilascio del visto, limitandosi a ordinare il riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di visto può essere sospeso ai fini del riesame quando emergano, anche in via sommaria, un difetto di istruttoria e un difetto di motivazione, in particolare se non sia stato svolto il colloquio consolare e non sia chiaramente ricostruibile l'iter logico seguito dall'amministrazione.
- Quando accoglie una domanda cautelare relativa a un diniego di visto per vizi istruttori e motivazionali, il giudice può disporre il riesame della posizione da parte dell'autorità consolare, previo svolgimento del colloquio consolare e valutazione della documentazione, senza sostituirsi all'amministrazione mediante il diretto rilascio del visto.
- La tutela cautelare richiede una sommaria delibazione favorevole del fumus boni iuris e un apprezzamento del periculum in mora attraverso il bilanciamento degli interessi coinvolti.
Come è indicizzato
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