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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28605/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta principale di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, aveva concesso la detenzione domiciliare. Allegava violazione dell'art. 47 Ord. pen. in relazione al d.lgs. n. 188/2021, alla direttiva 2016/343/UE, all'art. 27 Cost., all'art. 6 CEDU e all'art. 48 Carta di Nizza, denunciando violazione della presunzione di innocenza e del diritto di difesa perché il Tribunale avrebbe fondato la decisione su segnalazioni di polizia e su carichi pendenti senza accertamento di responsabilità. Denunciava inoltre vizio di motivazione per mancato confronto con la memoria difensiva (14/02/2025) che documentava l'assenza di legami dell'interessato con il contesto aziendale in cui erano stati commessi i reati, argomento idoneo a escludere il rischio di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il ragionamento del Tribunale di sorveglianza che ha valutato la condotta del ricorrente anche sulla base delle pendenze penali e delle segnalazioni di polizia, conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la richiesta di misura alternativa proviene da persona in libertà e manca l'osservazione istituzionale, è lecito desumere la condotta dal periodo precedente o seguente la condanna. Il Tribunale aveva adeguatamente considerato la reiterazione di comportamenti della stessa indole durante un precedente affidamento e altre pendenze processuali, e aveva comunque preso in esame la memoria difensiva ritenendone però recessivi i dati. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai diritti della persona sottoposta a procedimento; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato travisamento del principio della presunzione di innocenza nell'uso, ai fini della valutazione per una misura alternativa, di segnalazioni e pendenze penali per valutare la condotta post-condanna in assenza di osservazione istituzionale

  • d.lgs. n. 188/2021

    Richiamato dal ricorrente in tema di procedure e garanzie; la decisione di merito non è stata ritenuta in contrasto con le disposizioni richiamate

  • Direttiva 2016/343/UE

    Invocata in relazione alle garanzie processuali; la Corte non ha ravvisato violazione dei principi direttivi nell'operato del Tribunale di sorveglianza

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di trattamento penale e finalità rieducative; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione negativa sulla concessione del beneficio con i criteri costituzionali

  • art. 6 CEDU

    Invocato come garanzia di giusto processo; la Corte ha concluso che non vi è stata violazione rilevante nella valutazione istruttoria e motivazionale del Tribunale

  • art. 48 Carta di Nizza

    Richiamato dal ricorrente in tema di diritti di difesa; la Corte non ha rilevato contrasti con i principi della Carta nella decisione impugnata

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 1812 del 04/03/1999; Sez.1, n. 1970 del 11/03/1997)

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali, in mancanza dell'osservazione istituzionale, il Tribunale può legittimamente valutare la condotta del richiedente una misura alternativa desumendola da precedenti e pendenze penali e da informazioni di polizia

Massime di principio

  • Quando la richiesta di una misura alternativa proviene da una persona in stato di libertà e manca un'osservazione personologica istituzionale, il giudice può valutare la condotta anche sulla base di precedenti penali, pendenze e segnalazioni di polizia
  • La presunzione di innocenza non impedisce che il giudice desuma elementi rilevanti dalla sussistenza di procedimenti pendenti o da segnalazioni, purché la motivazione chiarisca la natura non definitiva di tali elementi e li colleghi al rischio concreto per la misura richiesta
  • La reiterazione di comportamenti illeciti durante un precedente affidamento o in costanza di misura è un elemento fortemente sfavorevole alla concessione di benefici più favorevoli
  • La difesa deve documentare concretamente il distacco dall'ambiente in cui sono stati commessi i reati e le iniziative riparatorie o di risocializzazione; tali elementi, se probanti, possono contrastare la valutazione negativa, ma possono essere ritenuti recessivi se il giudice li valuta non sufficienti
  • Il giudice è tenuto a confrontarsi con le memorie difensive: la mera affermazione di mancato esame non è sufficiente se dal provvedimento emerge che gli argomenti difensivi sono stati considerati e ritenuti non decisivi

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