Sentenza n. 6192/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare n 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 relativa all'approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 (doc. n.1); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 (in Gazz. Uff. 15 settembre 2022, n. 216). – Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. n.2); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 (in Gazz. Uff. 26 ottobre 2022, n. 251). – Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. n.3); - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (doc. 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti relativi al payback dei dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte relativa agli elenchi delle aziende soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa regionale negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e all'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, atti concernenti la certificazione del superamento dei tetti di spesa e i criteri di ripiano. Nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, avendo provveduto al versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Il giudice ha rilevato che l'art. 7 del d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi delle aziende fornitrici relativi agli anni 2015-2018 siano assolti mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per gli anni considerati. Poiché la ricorrente aveva effettuato il versamento e dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, il Collegio ha applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento della quota del 25 per cento prevista dalla disposizione assolve gli obblighi delle aziende fornitrici relativi agli anni 2015-2018; il versamento integrale estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in ragione dell'adempimento previsto da una disciplina sopravvenuta, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per gli obblighi di ripiano delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse alla corresponsione degli importi relativi a tali annualità.
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