Sentenza n. 6033/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la nota regionale interpretativa sulla durata della graduatoria concorsuale e la domanda di accertamento della sua efficacia triennale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti avevano partecipato al concorso, bandito nel 2019, per l'assunzione di 36 dirigenti psicologi presso le ASL Roma 4, Roma 5 e Roma 6. La graduatoria definitiva era stata approvata il 1° luglio 2021 ed era stata utilizzata mediante scorrimento sino al 222° posto, senza tuttavia comprendere gli appellanti, risultati idonei non vincitori. Dopo che l'ASL Roma 5 aveva indicato la validità biennale della graduatoria, gli interessati hanno impugnato la nota regionale del 2023 con cui si invitavano le aziende sanitarie a utilizzare per non oltre due anni le graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2020, sostenendo che, essendo il concorso stato bandito prima di tale data, la graduatoria avrebbe dovuto conservare efficacia triennale, fino al 1° luglio 2024. In primo grado erano stati dedotti eccesso di potere per irragionevolezza e violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 52, 97 e 117 Cost., dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 l.r. Lazio n. 5/2018. Gli appellanti hanno contestato la qualificazione della nota come mero atto interno o circolare non lesiva, sostenendo che, anche in ragione della necessità di una preventiva autorizzazione regionale per lo scorrimento, essa avesse natura vincolante o comunque fosse idonea a fondare l'interesse all'impugnazione e all'accertamento della durata della graduatoria, anche in vista di una domanda risarcitoria. La Regione ha sostenuto l'infondatezza dell'appello e la legittimità della durata biennale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondata nel merito la pretesa, a prescindere dalle questioni processuali poste dal TAR circa la natura non provvedimentale e non immediatamente lesiva della nota regionale e l'ammissibilità dell'azione di accertamento. La Sezione ha affermato che la riduzione da tre a due anni della durata delle graduatorie, introdotta dall'art. 1, comma 149, l. n. 160/2019 sull'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, si applica alle graduatorie efficaci all'entrata in vigore della modifica e a quelle approvate successivamente, senza rilevanza della data di indizione del concorso. La disciplina regionale, anche dopo la modifica operata dalla l.r. Lazio n. 1/2020, non può essere interpretata nel senso di mantenere la durata triennale per i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2020, poiché tale lettura contrasterebbe con la normativa statale e con la previsione secondo cui le leggi regionali possono stabilire termini inferiori, ma non superiori, a quello statale. La nota regionale è stata quindi ritenuta esplicativa della corretta interpretazione della disciplina. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'idoneo non vincitore non vanta un diritto all'assunzione mediante scorrimento: la validità della graduatoria individua soltanto il periodo entro il quale essa può essere utilizzata, mentre lo scorrimento resta una facoltà discrezionale dell'amministrazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate tra gli appellanti e la Regione; nulla è stato disposto nei confronti delle ASL non costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione
La disposizione stabilisce la durata biennale delle graduatorie e consente alle leggi regionali di prevedere termini inferiori, non superiori, a quello statale; la sua applicazione non dipende dalla data di indizione del concorso.
art. 1, comma 149, l. n. 160/2019
Ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 riducendo da tre a due anni la durata delle graduatorie e individuando nell'approvazione della graduatoria il riferimento temporale per il decorso del termine.
art. 1 l.r. Lazio n. 5/2018, come modificato dalla l.r. Lazio n. 1/2020
le graduatorie delle procedure concorsuali del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale indette a decorrere dal 1 gennaio 2020 non possono avere una vigenza superiore a due anni dalla data della loro pubblicazione
La disposizione regionale deve essere interpretata in conformità alla disciplina statale e non può comportare il mantenimento di una durata triennale per le procedure concorsuali bandite prima del 1° gennaio 2020.
art. 1, comma 149, l. n. 160/2019
La nuova disciplina si applica alle graduatorie efficaci al momento della sua entrata in vigore e a tutte le graduatorie approvate successivamente.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
La durata della graduatoria individua il periodo entro il quale l'amministrazione può procedere allo scorrimento, ma non trasforma la facoltà di scorrimento in un obbligo né attribuisce agli idonei non vincitori un diritto soggettivo all'assunzione.
Massime di principio
- La riduzione legislativa della durata delle graduatorie concorsuali da tre a due anni si applica alle graduatorie ancora efficaci alla data di entrata in vigore della modifica e a quelle approvate successivamente, senza che assuma rilievo la data di indizione del concorso.
- Quando la normativa statale consente alle Regioni di stabilire termini inferiori per la validità delle graduatorie, la disciplina regionale non può essere interpretata in modo da attribuire alle graduatorie una durata superiore a quella prevista dalla legge statale.
- La validità temporale di una graduatoria individua soltanto il periodo entro il quale l'amministrazione può utilizzarla per lo scorrimento e non attribuisce agli idonei non vincitori un diritto soggettivo all'assunzione.
- Lo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei non vincitori resta una facoltà discrezionale dell'amministrazione, che può scegliere di non procedervi in ragione della non priorità della copertura dei posti, dell'indizione di un nuovo concorso o della soppressione dei posti.
- Una nota regionale qualificabile come circolare interpretativa, quando si limita a esplicitare la corretta interpretazione della disciplina vigente, non può essere censurata per il solo fatto di incidere indirettamente sulle aspettative degli idonei, ferma restando la valutazione processuale della sua autonoma lesività.
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