Sentenza n. 13687/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, nella misura nominale di euro 500,00 per ciascun anno, con condanna del Ministero alla relativa applicazione e al rimborso delle spese. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione e il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni era decorso. La competenza del TAR è stata affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell’allegato inadempimento e dell’assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, la pretesa esecutiva è stata ritenuta provata. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. È stato ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenuta eventualmente applicabile in caso di perdurante inottemperanza su richiesta della parte. Considerata la persistente inerzia ministeriale in controversie analoghe, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale generale per il giudizio di ottemperanza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR adito per l’esecuzione del giudicato formato sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è presupposto per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- I presupposti sostanziali del diritto riconosciuto dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza, che è diretto esclusivamente ad assicurare l’attuazione del comando giudiziale.
- Quando il privato allega l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
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