Sentenza n. 403/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: - del decreto emesso in data-OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino di revoca del nulla osta rilasciato alla datrice di lavoro -OMISSIS- in favore della lavoratrice -OMISSIS- - nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore della cittadina straniera
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato, ritenendo insussistenti i presupposti normativi poiché la lavoratrice, al momento della presentazione dell’istanza datoriale, si trovava già in Italia con permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, anziché essere residente all’estero. L’amministrazione ha inoltre ritenuto strumentale l’uscita dal territorio italiano e la successiva domanda di visto per lavoro, prospettando come corretta soluzione la conversione del titolo di soggiorno già posseduto. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di motivazione e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, nonché la violazione dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che tale disposizione non vieterebbe il rilascio del nulla osta a stranieri già presenti in Italia; ha richiamato anche il d.l. 73/2022 e la circolare congiunta n. 5969 del 30 ottobre 2023. Ha inoltre sostenuto di essere stata presente in Italia alla data rilevante. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà e carenza di motivazione, per non essere state chiarite le ragioni ostative alla richiesta del nulla osta tramite decreto flussi. Con il terzo motivo ha denunciato sviamento di potere, arbitrarietà, sproporzione e violazione dell’art. 97 Cost., assumendo che la revoca fosse incompatibile con la finalità di regolare l’ingresso di lavoratori stranieri in funzione delle esigenze del mercato del lavoro. L’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e ne ha comunque sostenuto l’infondatezza.
La decisione
Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità. Poiché la ricorrente risiedeva all’estero alla data di notificazione del provvedimento, ha ritenuto applicabile l’aumento di trenta giorni previsto dall’art. 41, comma 5, c.p.a.; il ricorso è stato quindi notificato tempestivamente. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha interpretato l’art. 22 del d.lgs. 286/1998 nel senso che, al momento della presentazione da parte del datore di lavoro dell’istanza di nulla osta per lavoro subordinato, il lavoratore straniero deve essere residente all’estero. Essendo pacifico che la ricorrente si trovava in Italia in tale momento, la revoca del nulla osta è stata ritenuta corretta. Il TAR ha precisato che la revoca può fondarsi non soltanto sulle specifiche situazioni impeditive previste dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma su qualunque carenza dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore straniero, con gli ulteriori effetti previsti dall’art. 42 del d.l. 73/2022. Non è stata ritenuta applicabile la disciplina speciale dell’art. 42, comma 7, del d.l. 73/2022, poiché la ricorrente non ha provato ritualmente la propria presenza in Italia alla data prevista dalla norma: il permesso provvisorio dimostrava la presenza soltanto a una data successiva, mentre la dichiarazione resa nel verbale relativo alla domanda di protezione internazionale costituiva una mera dichiarazione di parte, non equiparabile né a una dichiarazione di presenza ai sensi della l. 68/2007 né ad attestazione di data certa proveniente da un organismo pubblico. La circolare del 30 ottobre 2023 non ha derogato ai requisiti normativi. È stata altresì esclusa la mancata valutazione delle osservazioni procedimentali, poiché l’argomento relativo alla presenza della ricorrente in Georgia alla data indicata non era idoneo a superare gli elementi posti a fondamento della revoca. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento esponeva sufficientemente le ragioni della revoca; il terzo perché l’amministrazione aveva applicato correttamente la normativa, senza sviamento di potere. È stata lasciata salva la facoltà di presentare, ove ne ricorrano i presupposti, un’istanza di conversione del permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro subordinato presuppone che il lavoratore straniero sia residente all’estero al momento della presentazione dell’istanza datoriale; la disciplina considera inoltre l’ingresso dall’estero, il visto e la previa verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Rileva nel quadro delle situazioni impeditive e dei requisiti previsti per l’ingresso dei lavoratori stranieri, senza esaurire tutti i casi in cui può essere disposta la revoca del nulla osta.
art. 42 d.l. 73/2022
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
La disciplina speciale si applica soltanto ai cittadini stranieri presenti alla data indicata dalla norma e che comprovino tale presenza mediante rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza o attestazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Una dichiarazione resa dall’interessato non è sufficiente.
art. 41, comma 5, c.p.a.
L’aumento di trenta giorni del termine per notificare il ricorso è applicabile anche quando risiede all’estero soltanto il ricorrente e opera senza distinzione tra parti private e parti pubbliche.
art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015
Il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato al richiedente protezione internazionale prova la presenza in Italia dalla data risultante dal titolo, ma non dimostra retroattivamente la presenza in una data anteriore.
art. 1, comma 2, l. 68/2007
Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
La dichiarazione di presenza deve essere resa nei tempi e con le modalità previste dalla legge; la sua mancata prova impedisce di utilizzare tale elemento per dimostrare la presenza dello straniero alla data rilevante.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento quando l’amministrazione abbia correttamente applicato i requisiti normativi per il rilascio e la revoca del nulla osta.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, il nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro presuppone che il lavoratore straniero sia residente all’estero al momento della presentazione dell’istanza; la presenza già in Italia del lavoratore integra quindi una carenza del presupposto per il rilascio, anche se il lavoratore possiede un titolo di soggiorno provvisorio per richiesta di protezione internazionale.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non è limitata alle sole situazioni impeditive specificamente elencate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma può essere disposta in ogni caso di accertata mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero.
- La disciplina speciale dell’art. 42, comma 7, del d.l. 73/2022 richiede la prova della presenza dello straniero in Italia alla data prevista dalla norma mediante rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza conforme alla l. 68/2007 oppure attestazione di data certa proveniente da un organismo pubblico; una dichiarazione resa personalmente dall’interessato non è sufficiente.
- Ai fini della tempestività del ricorso amministrativo, l’aumento di trenta giorni previsto dall’art. 41, comma 5, c.p.a. si applica anche quando risiede all’estero soltanto il ricorrente e non distingue tra controversie con parti private e controversie con parti pubbliche.
- L’amministrazione non è tenuta a recepire osservazioni procedimentali inidonee a incidere sui presupposti oggettivi della decisione; l’obbligo di esaminarle è soddisfatto quando il provvedimento espone le ragioni per cui esse non superano gli elementi posti a fondamento della revoca.
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