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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06482/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore di sostegno)

La controversia

Nel giudizio di merito una persona fisica aveva ottenuto, in appello, la condanna di due ex soci di una s.n.c. alla restituzione di Euro 62.000,00 qualificati come somme da essa mutuate ai convenuti. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. La ragione è stata la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Pur deducendo che la sentenza era stata notificata il 15 marzo 2021, i ricorrenti non avevano depositato la relata, e la documentazione notificatoria non risultava agli atti né nella disponibilità della Corte. La Corte ha escluso che l'omissione potesse essere sanata dalla mancata contestazione del controricorrente e ha chiarito che, nel caso concreto, non era possibile neppure fare leva sulla tempestività del ricorso rispetto al termine breve, poiché la prima notificazione del ricorso era avvenuta dopo il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre precisato che, quando la notificazione della sentenza non è compiuta dall'ufficio e la relata non è prodotta dal ricorrente, la verifica preliminare di procedibilità impedisce di esaminare l'ammissibilità del ricorso e le censure di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché non era stata depositata la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata

    La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che la Corte possa comunque verificare la tempestività del ricorso sulla base degli atti disponibili.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama il termine breve per impugnare e osserva che, se il ricorso è notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la procedibilità può essere verificata anche in assenza della relata; nel caso concreto, però, tale evenienza non ricorreva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata è onere del ricorrente e la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, perché tutela il corretto avvio della sequenza processuale mediante una sanzione per un comportamento omissivo della parte.
  • La procedibilità del ricorso va verificata prima dell'ammissibilità e, quando dagli atti risulti la notificazione del ricorso entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza, l'assenza della relata può non essere ostativa; se tale verifica non è possibile, il ricorso resta improcedibile.
  • La presenza della copia notificata presso la parte resistente non consente di ritenere soddisfatto l'onere del ricorrente né di imputarne la disponibilità all'ufficio, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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