Cassazione Penale, Sentenza n. 3177/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 22/08/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca/restituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il difensore contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, deducendo tra l'altro: che le richieste erano state formulate dopo l'udienza dibattimentale finale ove era stata chiesta l'assoluzione; che le dichiarazioni di Ursino (rimorso, esclusione di intenzione di minacciare, estraneità a gruppi criminali) non erano state adeguatamente valutate; che era stato valorizzato in misura insufficiente il percorso carcerario rieducativo (permessi premio, liberazioni anticipate) e l'assenza di radicamento territoriale nel luogo del fatto; che l'aggravante del metodo mafioso/agevolazione mafiosa era già stata esclusa o non rilevante; infine il difensore depositava la sentenza di merito con dispositivo di assoluzione, chiedendo il non luogo a provvedere per la sopravvenuta cessazione dell'interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto dalla memoria del difensore risultava che l'imputato era stato assolto e la misura cautelare era stata revocata nel giudizio di merito. Per le spese processuali il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende. In sintesi il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente non è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 (depositata 24/03/2022), Casagrande
Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022)
Il Collegio applica il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente comporta l'esclusione della condanna alle spese processuali e del versamento in favore della Cassa per le ammende
Massime di principio
- La sopravvenuta assoluzione che comporta la revoca della misura cautelare rende privo di interesse il ricorso avverso la misura; il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Quando la carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente (es. sentenza di assoluzione intervenuta dopo il deposito del ricorso), di regola non si irrogano le spese processuali a carico del ricorrente né il pagamento alla Cassa per le ammende, seguendo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
- Se permane la misura cautelare o non è intervenuta una pronuncia che la revoca, il ricorso dovrà comunque valutare sia la sussistenza dei gravi indizi sia le esigenze cautelari di prevenzione, proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto a fatti successivi (comportamento del detenuto, permessi, assenza di collegamenti territoriali o associativi).
- Per evitare pronunce di inammissibilità o perdite di tempo processuale, è opportuno che il difensore comunichi tempestivamente al giudice di legittimità eventuali vicende sopravvenute che eliminino l'interesse (es. revoca della misura, sentenza definitiva), allegando documentazione probatoria.
- Nel valutare l'esigenza cautelare dopo fatti successivi al reato, il giudice deve bilanciare elementi come la condotta processuale e carceraria dell'indagato, l'eventuale esclusione di aggravanti (es. collegamento a organizzazioni mafiose) e l'assenza di specifici legami territoriali che possano agevolare la reiterazione del reato.
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