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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50434/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione rispetto al dolo; il ricorrente sosteneva di non essere in possesso delle scritture contabili (affidate al commercialista) e quindi di non poter avere dolosamente omesso il deposito, non essendo possibile ricavare il dolo (specifico o generico) dalla mera condotta senza un "quid pluris"; (2) omessa riqualificazione della condotta in bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso la deducibilità, sotto il profilo di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., delle censure sul presunto malgoverno delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), ma ha accolto il vizio di motivazione relativo all'accertamento del dolo da parte della Corte territoriale. Ha rilevato che i giudici di merito hanno confuso la fattispecie dell'omessa tenuta (equiparata a sottrazione/occultamento e quindi assoggettabile al dolo specifico) con quella della tenuta irregolare (punita a dolo generico), ritenendo erroneamente sufficiente il dolo generico per una condotta qualificata come omessa tenuta. Ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello, impartendo istruzioni: il giudice del rinvio dovrà verificare puntualmente quale sia la condotta materiale accertata (omessa/sottratta vs tenuta irregolare), valutare la sussistenza del relativo elemento soggettivo (dolo specifico o dolo generico) e, se del caso, procedere alla riqualificazione in bancarotta semplice.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova; la Corte osserva che l'eventuale malgoverno di questa regola non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. salvo che determini invalidità prevista dalla legge.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione; la Cassazione valuta la trattazione complessiva delle censure processuali ma ne limita la deducibilità secondo i criteri di cui all'art. 606 c.p.p.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Regola di giudizio; la Corte ricorda che la violazione di regole di valutazione della prova non è automaticamente deducibile come violazione di legge nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità delle violazioni di legge processuale in cassazione; la Corte ribadisce che solo le violazioni che importino una invalidità rilevante possono essere dedotte sotto questa lett. c).

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    «ha sottratto, distrutto, falsificato, in tutto o in parte ..."

    La prima parte della norma riguarda sottrazione/occultamento/omessa tenuta (fattispecie autonoma che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori); la seconda parte riguarda la tenuta fraudolenta/irregolare delle scritture (doloso generico). Va quindi distinta l'omessa tenuta dalla tenuta irregolare.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma che disciplina la bancarotta semplice documentale; la Corte richiama la differenza fra bancarotta semplice e fraudolenta, anche sotto il profilo dell'oggetto materiale (scritture obbligatorie vs tutte le scritture) e dell'elemento soggettivo (dolo o colpa per la semplice).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti da tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe/estensioni)

    Riferimento alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte segnala la normativa che ha consentito il trattamento del ricorso in tal modo.

Massime di principio

  • L'amministratore resta tenuto all'onere di vigilanza sulla tenuta delle scritture anche se il loro mantenimento è affidato a un professionista; esiste una presunzione semplice che i dati rispecchino le indicazioni del titolare, superabile solo con prova rigorosa.
  • Occorre distinguere nettamente tra omessa tenuta/sottrazione/occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico finalizzato a pregiudicare i creditori) e tenuta irregolare delle stesse (che richiede dolo generico); la qualificazione della condotta condiziona l'elemento soggettivo richiesto.
  • Se l'imputazione riguarda l'omessa tenuta (anche parziale) il giudice deve accertare e motivare la sussistenza del dolo specifico: non è sufficiente motivare con richiamo generico al dolo.
  • Quando le scritture sono in parte omesse e in parte irregolarmente tenute, la valutazione deve individuare con precisione quali scritture sono interessate e la loro incidenza sulla ricostruzione del patrimonio/affari; è possibile la contestazione alternativa ma non la confusione tra le fattispecie.
  • In mancanza di prova del dolo specifico l'ipotesi può andare riqualificata in bancarotta semplice; il giudice deve esplicitamente valutare questa eventualità.
  • Le censure sul metodo di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non sono automaticamente ammissibili in cassazione come violazioni di legge salvo i casi previsti dall'art. 606 c.p.p.; per ottenere accoglimento occorre che la violazione importi una invalidità rilevante.

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