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Sentenza

Sentenza n. 1359/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 335/2024 - RGL n. 945/2023, pubblicata in data 10.05.2024 dal Tribunale di Siena - Sezione Lavoro - nella persona del Giudice, dott. Delio Cammarosano;

Giustizia amministrativa202501940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e dei relativi interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 335/2024 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti maturata durante periodi di lavoro con contratti a tempo determinato, per l'importo indicato dal giudice civile, detratta la quota prescritta, oltre agli interessi legali. Ha precisato che il ricorso non riguardava le spese legali liquidate nella sentenza civile. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo in funzione esecutiva, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione ai fini esecutivi e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, che il termine dilatorio per l'esecuzione era stato rispettato e che dagli atti non risultava l'avvenuto pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e i relativi interessi, secondo quanto stabilito dal giudice civile. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, da attivare nei successivi sessanta giorni su richiesta della parte interessata. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e da distrarsi a favore del difensore antistatario, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza

    Consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto osservato il decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    È indicato nella sentenza civile quale fonte originaria della Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta alla ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale amministrativo o civile sia passato in giudicato, sia stato notificato in funzione esecutiva e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, nei limiti e secondo il contenuto conformativo stabilito dal titolo esecutivo.
  • In caso di ulteriore inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuando un organo dell'amministrazione debitrice e consentendogli di delegare le attività esecutive a un funzionario.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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