Cassazione Civile, Ordinanza n. 25014/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di riconoscere alla società il beneficio fiscale richiesto in relazione a costi indicati come relativi ad impianti, macchinari e attrezzature acquistati nell'ambito di un appalto, con contestazione dell'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la sussistenza e l'ammontare di tali costi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 8 della l. n. 388 del 2000, dell'art. 109 TUIR, dell'art. 21 d.P.R. n. 633 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il mero richiamo al contratto di appalto non bastava a individuare l'importo dei beni e a coordinarlo con quanto indicato dalla società nel modello CVS, quadro B, righi 58 e 69, e che la documentazione non consentiva di verificare la prova dei costi dichiarati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio, già affermato in materia IVA, secondo cui le fatture per prestazioni di servizi devono indicare entità, natura e data delle prestazioni, ma l'Amministrazione deve considerare anche le eventuali informazioni complementari fornite dal contribuente, quando tali documenti richiamino in modo specifico e inequivoco le fatture. La CTR aveva accertato che la documentazione prodotta dalla società era idonea a integrare le carenze descrittive delle fatture e a fornire i dati mancanti, svolgendo quindi una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Ne è derivato il rigetto del ricorso dell'Agenzia, con conferma della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 8 L. n. 388 del 2000
Norma richiamata come base del beneficio fiscale di cui si discute; la Corte non ne dà una lettura autonoma, ma rileva che la contestazione dell'Agenzia mirava alla prova dei presupposti applicativi.
art. 109 TUIR
Richiamato dall'Agenzia quale norma sulla deducibilità/competenza dei costi; la Corte non accoglie la censura perché la questione viene risolta sul piano probatorio e della valutazione documentale.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1973
Richiamato per i requisiti formali della fattura; la Corte richiama invece il principio per cui le informazioni complementari possono integrare la documentazione fiscale carente.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte ritiene che la documentazione complementare prodotta dalla società fosse sufficiente a integrare la prova richiesta.
art. 226 punti 6 e 7 direttiva 2006/112/CE
Le fatture relative a prestazioni di servizi devono contenere indicazione dell'entità, della natura e della data della prestazione.
art. 219 direttiva 2006/112/CE
La disciplina unionale impone di considerare anche documenti o messaggi che modifichino o richiamino in modo specifico e inequivoco le fatture.
Massime di principio
- In materia IVA, la mancanza di puntuale descrizione in fattura delle prestazioni può essere colmata da documentazione complementare, purché questa consenta di identificare con certezza natura, entità e riferibilità delle operazioni.
- Quando il giudice di merito accerta che i documenti prodotti dal contribuente integrano in modo sufficiente le carenze descrittive delle fatture, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità, non potendosi trasformare il ricorso in una richiesta di nuova rivalutazione del merito.
- La deducibilità o il riconoscimento fiscale di costi non può essere negato solo per insufficienze formali della fattura, ove gli elementi documentali complessivamente prodotti consentano di verificare la sussistenza delle operazioni e dei costi stessi.
- L'Amministrazione finanziaria, nel contestare l'inerenza o la prova dei costi, deve confrontarsi con l'intero compendio documentale prodotto dal contribuente, comprese le informazioni complementari richiamate o collegate alle fatture.
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