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Sentenza

Sentenza n. 350/2026 - Campobasso, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento autorizzatorio unico regionale, valutazione di impatto ambientale favorevole, autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio e atti della conferenza di servizi relativi a un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Larino

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando gli atti regionali con cui era stata autorizzata la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 2142 kWp, comprese le opere di connessione alla rete elettrica. Il progetto era stato sottoposto a VIA coordinata con valutazione di incidenza, in ragione dell’interferenza delle opere di rete con siti della Rete Natura 2000. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003; violazione dei principi del piano energetico ambientale regionale e del PNIEC; violazione dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e degli artt. 2, 14 e 14-ter l. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost.; violazione della direttiva 42/2001/CE; violazione dell’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione. Nelle memorie finali l’associazione ha inoltre chiesto di accertare la decadenza automatica del titolo, assumendo il mancato rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione dei lavori, e di dichiarare conseguentemente l’improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della decadenza automatica dell’autorizzazione, perché nuova, formulata per la prima volta in una memoria non notificata alle altre parti e quindi inidonea ad ampliare il thema decidendum. Tale domanda avrebbe richiesto una pronuncia di merito sull’assetto del rapporto controverso entro i limiti della causa petendi ritualmente introdotta. Il ricorso introduttivo è stato poi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’associazione, senza esame dei motivi di merito. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 6/2020 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha ritenuto necessari, cumulativamente, una previsione statutaria che qualifichi la tutela degli interessi azionati come compito istituzionale, adeguata rappresentatività e consistenza organizzativa, stabile collegamento con il territorio interessato e protrazione nel tempo dell’attività associativa. Nel caso concreto, lo statuto individuava quale missione principale la promozione e tutela dell’agricoltura biologica; i riferimenti alla tutela ambientale erano complementari, generici e riferiti allo specifico settore dell’agricoltura biologica. Non era stato dimostrato che l’impianto incidesse su terreni certificati biologici, sulle aziende associate, sulla coltivazione biologica o sulla produzione agricola biologica. Mancava inoltre la prova di uno stabile collegamento dell’associazione con l’area direttamente interessata dall’impianto: la sede era situata in altro Comune e le attività e i riconoscimenti richiamati riguardavano anche ambiti territoriali diversi. La dedotta rappresentatività nazionale e le iniziative svolte da articolazioni regionali estranee all’area interessata non hanno dimostrato il necessario radicamento territoriale. Le spese sono state compensate per il carattere processuale della decisione e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale per i progetti sottoposti a valutazione ambientale; è richiamato tra le norme dedotte, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito per difetto di legittimazione.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È stato invocato in relazione alla localizzazione e autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; il TAR richiama in particolare il comma 7, ritenendo che la legge ammetta in via generale e astratta la localizzazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole.

  • artt. 2, 14 e 14-ter l. 241/1990

    Sono stati dedotti con riferimento al procedimento e alla conferenza di servizi, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, senza esame della relativa censura per l’accertato difetto di legittimazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire delle associazioni esponenziali non è desumibile dalla sola enunciazione statutaria di generiche finalità ambientali, ma richiede cumulativamente una specifica riconducibilità dell’interesse azionato alle finalità istituzionali, adeguata rappresentatività e consistenza organizzativa, stabile collegamento con il territorio direttamente inciso dall’intervento e non occasionalità dell’attività associativa.
  • Un’associazione operante principalmente per la promozione dell’agricoltura biologica non è legittimata a impugnare l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico se non dimostra che l’intervento incide direttamente su terreni certificati biologici, aziende associate, coltivazioni biologiche o sulla produzione agricola biologica, né se lo statuto non prevede in modo specifico la tutela del territorio, del paesaggio, dei beni ambientali o dal consumo di suolo.
  • La rappresentatività nazionale dell’associazione, i riconoscimenti conseguiti e le iniziative svolte da articolazioni territoriali diverse non sostituiscono la prova dello stabile collegamento con il territorio direttamente interessato dal provvedimento impugnato.
  • La domanda di accertamento della decadenza del titolo amministrativo, proposta per la prima volta in una memoria non notificata, è nuova e inammissibile, perché non può ampliare il thema decidendum né fondare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La compatibilità astratta prevista dalla legge per la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole esclude che la mera destinazione agricola dell’area dimostri, di per sé, la lesione di interessi statutariamente tutelati da un’associazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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