Cassazione Penale, Sentenza n. 13733/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. per il reato di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.; la difesa ha contestato la carenza di gravi indizi a carico del Campolongo, sostenendo che le frasi intercettate sono state estrapolate dal contesto, che non è dimostrato un contributo causalmente efficiente alla condotta estorsiva (offerta di auto e frasi come "non si sputa nel piatto dove si mangia"), che il fatto contestato ai promotori copriva un arco temporale molto più ampio rispetto all'episodio isolato contestato al ricorrente, che non risulta la conoscenza della fama mafiosa di D'Ambrosio Adolfo (quindi l'aggravante mafiosa), e che non sussistono concrete esigenze cautelari di pericolo di reiterazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha rilevato insufficiente e apparente la motivazione del riesame circa la gravità degli indizi: il provvedimento aveva isolato frasi dal contesto senza provare il nesso di causalità efficiente tra il comportamento del Campolongo e l'attività estorsiva. Ha disposto che il Tribunale del riesame debba rivalutare, con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri richiesti, l'intero compendio probatorio. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Norma invocata per l'aggravante mafiosa; la corte ha ritenuto che, prima di applicare o considerare rilevante l'aggravante, occorra dimostrare la consapevolezza del ricorrente della "fama" o del vincolo mafioso e la reale sussistenza di un contributo che agevoli il gruppo.
art. 110 cod. pen.
Richiamato il principio secondo cui il concorso di persone può manifestarsi in forme atipiche (istigazione, rafforzamento del proposito, agevolazione), ma il giudice è tenuto a motivare in che forma concreta si è manifestato il contributo e il rapporto di causalità con il reato principale.
artt. 273, 274, 292 cod. proc. pen.
Norme relative alle misure cautelari e alla loro motivazione; la corte ha censurato il Tribunale del riesame per motivazione insufficiente e basata su congetture circa le esigenze cautelari, richiedendo dati oggettivi e logici che giustifichino la misura.
Massime di principio
- La mera presenza di frasi intercettate non è sufficiente: occorre una motivazione che colleghi tali frasi, nel loro contesto, a un contributo causalmente efficiente al reato altrui.
- Nei casi di concorso morale o di "rafforzamento del proposito criminoso" il giudice deve precisare la forma concreta della partecipazione (istigazione, agevolazione, adesione, ecc.) e dimostrarne il nesso causale con l'attività delittuosa.
- Le espressioni isolate devono essere valutate nell'insieme del dialogo e della situazione fattuale; interpretazioni estemporanee e decontestualizzate possono rendere la motivazione apparente e vano il provvedimento cautelare.
- Per ritenere operante l'aggravante di cui all'art. 416-bis è necessario dimostrare la conoscenza o consapevolezza della natura mafiosa del gruppo da parte dell'imputato e il concreto apporto all'attività del gruppo.
- L'adozione o il mantenimento di misure cautelari richiede concreta, attuale e motivata esigenza (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): non può fondarsi su mere congetture o su una valutazione generica del profilo personale.
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