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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28450/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il procedimento riguardava una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da una persona sottoposta a tutela/protezione. La Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro aveva trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ai sensi dell'art. 656, comma 6, c.p.p. con la domanda di misura alternativa. Il Tribunale di Catanzaro, rilevando che l'istante risultava domiciliata presso il Servizio Centrale di protezione, aveva disposto con provvedimento presidenziale la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Quest'ultimo ha ritenuto di non essere competente, sostenendo che la competenza speciale prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 8/1991 viene meno quando cessa la domiciliazione presso la Commissione centrale con sede in Roma e che, essendo trascorso il biennio dalla revoca del programma di protezione e risultando l'interessata stabilmente domiciliata/residente in provincia di Catanzaro, la competenza spettasse al Tribunale di Catanzaro. Il ricorso/conflitto è stato quindi fondato sulla individuazione del giudice territorialmente competente a decidere sull'istanza di affidamento in prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto negativo di competenza e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Ha ritenuto che non vi fossero due formali provvedimenti declinatori di competenza: non basta una semplice missiva di trasmissione o restituzione degli atti con la dicitura 'per competenza' per instaurare un conflitto. Inoltre, la nota di trasmissione proveniva dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, soggetto che non poteva assumere una valida statuizione declinatoria di competenza, essendo la decisione riservata all'organo collegiale.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma processuale richiamata per la rimessione alla Corte di cassazione del conflitto negativo di competenza.

  • art. 30 c.p.p.

    norma richiamata quale base procedurale per la risoluzione del conflitto di competenza da parte della Corte.

  • art. 656, comma 6, c.p.p.

    norma evocata per la trasmissione degli atti alla sorveglianza unitamente alla richiesta di misura alternativa alla detenzione.

  • art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in l. 15 marzo 1991, n. 82

    norma invocata per sostenere la competenza speciale del Tribunale di sorveglianza di Roma, collegata alla domiciliazione del collaboratore/protetto presso la Commissione centrale con sede in Roma.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    richiamato per sottolineare che il presidente del collegio non è l'organo competente a decidere sulla competenza, salvo i limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Il conflitto negativo di competenza è inammissibile se non risultano due formali provvedimenti declinatori provenienti dagli organi giudiziari competenti; la mera trasmissione o restituzione degli atti con la formula 'per competenza' non è sufficiente.
  • Per la configurabilità del conflitto non basta un rifiuto implicito o una prassi di inoltro degli atti: occorre una statuizione, espressa o comunque desumibile da un provvedimento formale, che manifesti la volontà del giudice di non procedere nel merito.
  • La competenza non può essere validamente declinata da un mero atto del presidente del collegio quando la decisione sulla competenza spetta all'organo giurisdizionale collegiale.
  • Le questioni di competenza in materia di sorveglianza richiedono che la determinazione provenga dal giudice collegiale e non da un atto amministrativo o meramente organizzativo interno dell'ufficio.
  • In assenza di una vera stasi processuale generata dal contemporaneo rifiuto di due giudici di conoscere dello stesso procedimento, la denuncia del conflitto non è ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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