Cassazione Penale, Sentenza n. 33185/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente deduceva inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 544 e 546 c.p.p.), lamentando che la Corte territoriale non aveva motivato la ritenuta tardività e che la difesa non era stata messa nelle condizioni di valutare la reale sussistenza della causa di inammissibilità
La decisione
Il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Dall'esame degli atti è emerso che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado è stato notificato/ritirato il 20 settembre 2013; il termine di 45 giorni per proporre appello (art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.) è quindi scaduto il 4 novembre 2013, mentre l'appello è stato depositato il 25 novembre 2013, oltre il termine. La Corte d'appello ha correttamente dichiarato la tardività de plano, senza necessità di udienza o di avviso dei difensori, applicando il principio secondo cui l'inammissibilità per tardività va pronunciata con ordinanza (art. 127, comma 9 c.p.p.). Per l'inammissibilità è stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come previsione di nullità processuale; la Corte non ha ritenuto che la mancata motivazione indicata valesse a dichiarare la nullità o ad invalidare la declaratoria di inammissibilità per tardività
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di forma dell'impugnazione; la Cassazione ha ritenuto comunque irrilevante la presunta omissione formale rispetto alla tardività dell'atto
art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fissa il termine di 45 giorni per proporre appello dalla notificazione/ritiro dell'estratto contumaciale; la Corte ha fatto decorrere il termine dal 20/09/2013 e constatato la scadenza del termine al 04/11/2013
art. 127, comma 9 cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale con ordinanza anche senza formalità procedurali; applicato per giustificare la declaratoria de plano della tardività senza udienza o avviso
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Norme sui termini di trattazione e richiesta di discussione in Cassazione menzionate nel processo scritto; nel caso non è stata proposta tempestiva richiesta di discussione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze economiche per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, all'ammenda di euro 3.000
Giurisprudenza: Sez. U., n. 42792/2001; Sez. U., n. 24591/2020; Sez. U., n. 155/2011; altre pronunce di legittimità citate
Richiamati i precedenti secondo cui la Cassazione, anche su questioni processuali, può esaminare direttamente gli atti e che per la validità della decisione ciò che importa è la correttezza della decisione stessa più che la sussistenza di formule giustificative; inoltre consolidato principio che l'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano
Massime di principio
- Il termine per proporre appello decorre dalla notificazione o dal ritiro dell'estratto contumaciale; è essenziale calcolarlo con precisione perché la tardività rende l'impugnazione inammissibile
- L'appello proposto oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile e la Corte d'appello può dichiararlo de plano con ordinanza, senza fissare udienza o avvisare i difensori, ai sensi dell'art. 127, comma 9
- La mancanza di una motivazione dettagliata nell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità non invalida automaticamente la decisione se dagli atti risulta comunque la correttezza della soluzione adottata
- In caso di ricorso inammissibile per tardività il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione, a un'ammenda in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616
- In situazioni simili è fondamentale conservare prova della data di notifica o di ritiro degli atti e, se necessario, proporre tempestivamente istanze per sospendere o rettificare calcoli di termine; la tempestività è cruciale per evitare la declaratoria di inammissibilità
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