Regolamento (UE) 2016/106
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/106 della Commissione, del 27 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli e per specifiche origini, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata nel quadro della disciplina UE del mercato agricolo. La Commissione richiama la base normativa del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili. Le tabelle allegate indicano i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e paese terzo, compresa la categoria "ZZ" per le altre origini. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha effetto immediato dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/106 della Commissione stabilisce, per una serie di prodotti ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Quadro normativo e funzione del regolamento
La Commissione richiama come base giuridica il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando evidenzia che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, esistono criteri specifici per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Meccanismo di calcolo
Il regolamento precisa che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ciascun giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili. Il presente atto recepisce dunque la determinazione quotidiana dei valori e li rende disponibili per il periodo di riferimento mediante una tabella allegata.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i diversi codici NC interessati e per le rispettive origini. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, le voci 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I paesi terzi indicati includono, a seconda del prodotto, IL, MA, TN, TR, EG, JM, CL, US, CN e ZA, oltre al codice "ZZ", che corrisponde alle altre origini. I valori variano a seconda della combinazione prodotto/origine.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza operativa per gli operatori e per le autorità doganali.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti ortofrutticoli interessati, in applicazione della disciplina del prezzo di entrata.
Criterio di determinazione dei valori
Il considerando precisa che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'ambito dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Valori fissati nell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e paesi terzi di origine (ad esempio IL, MA, TN, TR, EG, JM, CL, US, CN, ZA) nonché per il codice "ZZ" corrispondente alle altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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