Regolamento (UE) 2016/103
Regolamento (UE) 2016/103 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 2099/2002, che istituisce il comitato COSS, per adeguare l'elenco degli atti di legislazione marittima UE per i quali la Commissione deve avvalersi di tale comitato. La modifica tiene conto dell'adozione di nuovi atti e della rifusione o abrogazione di quelli precedenti, così da mantenere coerente il riferimento normativo. Si tratta di un intervento tecnico di coordinamento, con effetti sull'assetto procedurale dell'azione della Commissione nel settore marittimo.
Modifica l'elenco degli atti della legislazione marittima UE per i quali opera il comitato COSS, aggiornando il regolamento (CE) n. 2099/2002.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda il quadro normativo UE in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, limitatamente all'aggiornamento dell'elenco degli atti che rientrano nella nozione di "legislazione marittima comunitaria" ai fini del ricorso al comitato COSS. Non introduce obblighi operativi nuovi per operatori o amministrazioni, ma incide sul perimetro delle norme UE per le quali la Commissione è assistita dal comitato.
Modifica del regolamento (CE) n. 2099/2002 sul comitato COSS
Il regolamento (UE) 2016/103 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 2099/2002, che ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS). La finalità è di aggiornare l'elenco degli atti della "legislazione marittima comunitaria" per i quali la Commissione deve avvalersi del comitato, tenendo conto delle successive abrogazioni e rifusioni intervenute nel diritto UE marittimo.
Contesto e finalità dell'intervento
Nei considerando si ricorda che il comitato COSS è stato istituito per centralizzare le attività svolte dai comitati operanti nel settore della sicurezza marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e della tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il regolamento prende atto del fatto che, dalla precedente modifica del 2002, numerosi nuovi atti dell'Unione prevedono espressamente che la Commissione sia assistita dal comitato COSS; per questo motivo risulta necessario coordinare il testo del regolamento (CE) n. 2099/2002 con il diritto vigente.
Aggiornamento dell'elenco degli atti soggetti al ricorso al comitato COSS
La modifica sostituisce integralmente l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002. Il nuovo elenco di "legislazione marittima comunitaria" comprende atti diversi, tra cui:
- regolamento (CE) n. 2978/94 sulla misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata;
- direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo;
- direttiva 97/70/CE sulla sicurezza armonizzata delle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri;
- direttiva 98/41/CE sulla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri;
- direttiva 1999/32/CE sulla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 2;
- direttiva 1999/35/CE sui controlli obbligatori per traghetti ro/ro e unità veloci da passeggeri;
- direttiva 2000/59/CE sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi e dei residui del carico;
- direttiva 2001/96/CE sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse;
- direttiva 2002/59/CE sul sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
- regolamento (CE) n. 782/2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi;
- direttiva 2003/25/CE sui requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;
- regolamento (CE) n. 789/2004 sul trasferimento delle navi tra registri all'interno della Comunità;
- direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato dalle navi e sulle sanzioni, anche penali;
- regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza;
- direttiva 2008/106/CE sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
- direttiva 2009/15/CE sugli organismi di ispezione e sulle attività delle amministrazioni marittime;
- direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo;
- direttiva 2009/18/CE sulle inchieste sugli incidenti nel trasporto marittimo;
- direttiva 2009/21/CE sul rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
- regolamento (CE) n. 391/2009 sugli organismi di ispezione e visita delle navi;
- regolamento (CE) n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori nel trasporto passeggeri via mare;
- direttiva 2009/45/CE sulle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
- regolamento (UE) n. 530/2012 sull'introduzione accelerata delle norme sul doppio scafo per le petroliere monoscafo;
- regolamento (UE) n. 788/2014 sulle ammende, le penalità di mora e la revoca del riconoscimento degli organismi di ispezione;
- direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.
Coerenza con abrogazioni e rifusioni pregresse
Il testo evidenzia che alcuni atti originariamente menzionati nel regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati abrogati dopo la sua adozione, mentre altri sono stati rifusi in strumenti successivi. In particolare, la direttiva 94/57/CE è stata rifusa nella direttiva 2009/15/CE e nel regolamento (CE) n. 391/2009, mentre la direttiva 95/21/CE è stata rifusa nella direttiva 2009/16/CE. Questa ricostruzione serve a giustificare la sostituzione dell'elenco e a mantenere allineata la base giuridica del ricorso al comitato COSS.
Entrata in vigore ed effetti formali
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento. In termini pratici, il suo effetto principale è di aggiornare il perimetro delle norme marittime UE per le quali la Commissione opera con l'assistenza del comitato COSS, preservando l'uniformità del procedimento decisionale nel settore marittimo.
Disposizioni principali
Aggiornamento della nozione di legislazione marittima comunitaria
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002, ridefinendo la "legislazione marittima comunitaria" tramite un elenco aggiornato di atti UE. L'elenco comprende regolamenti e direttive in materia di equipaggiamento marittimo, formazione della gente di mare, sicurezza delle navi da passeggeri, controlli di porto e di bandiera, prevenzione dell'inquinamento, controllo del traffico, visite e ispezioni delle navi, responsabilità dei vettori, norme per le petroliere monoscafo e altri atti settoriali richiamati puntualmente nel testo.
Razionalizzazione del quadro normativo dopo abrogazioni e rifusioni
Nei considerando si precisa che alcuni atti originariamente inclusi nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati abrogati oppure rifusi in nuovi atti. In particolare, sono richiamate le rifusioni della direttiva 94/57/CE nella direttiva 2009/15/CE e nel regolamento (CE) n. 391/2009, e della direttiva 95/21/CE nella direttiva 2009/16/CE; ciò giustifica l'aggiornamento dell'elenco normativo.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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