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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/105

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il bifenil-2-olo come principio attivo per alcuni tipi di biocidi, a seguito della valutazione svolta nell’ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di utilizzo, differenziate per tipo di prodotto, e a prescrizioni particolari per la tutela dei lavoratori, dell’ambiente e, in alcuni casi, della filiera alimentare. Per il tipo di prodotto 4 è espressamente esclusa, salvo condizioni ulteriori, l’incorporazione in materiali a contatto con alimenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13, fissando specifiche condizioni e limitazioni.

Ambito di applicazione

Si applica al bifenil-2-olo quale principio attivo esistente nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, limitatamente ai tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 di cui all’allegato V. Riguarda quindi l’approvazione a livello UE del principio attivo per l’immissione sul mercato e l’uso nei biocidi negli Stati membri, con efficacia diretta. Restano escluse, per il tipo di prodotto 4, le incorporazioni in materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, salvo successiva determinazione di limiti specifici o decisione di non necessità degli stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Approva il bifenil-2-olo come principio attivo biocida per taluni tipi di prodotto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione approva il bifenil-2-olo quale principio attivo esistente da utilizzare nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del programma di esame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Contesto della valutazione e base dell’approvazione

Dai considerando risulta che il bifenil-2-olo era incluso nell’elenco dei principi attivi da valutare; la Spagna, in qualità di autorità di valutazione competente, ha trasmesso le relazioni il 2 giugno 2014. Successivamente, il comitato sui biocidi dell’ECHA ha adottato i pareri del 5 febbraio 2015 e del 15 giugno 2015, dai quali è emerso che i biocidi contenenti il principio attivo, per i tipi di prodotto interessati, possono soddisfare i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a condizione che siano rispettate specifiche misure di gestione del rischio.

Ambito materiale dell’approvazione

L’approvazione riguarda i biocidi appartenenti ai tipi di prodotto:

  • tipo 1: igiene umana;
  • tipo 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali;
  • tipo 4: settore dell’alimentazione umana e animale;
  • tipo 6: preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio;
  • tipo 13: preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o nel taglio.

L’allegato indica come grado minimo di purezza del principio attivo 995 g/kg. La data di approvazione è fissata al 1° luglio 2017 e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2027.

Condizioni specifiche di approvazione

Per tutti i tipi di prodotto elencati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi dichiarati nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo. Inoltre, per gli utilizzatori professionali o industriali devono essere predisposte procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.

Restrizioni specifiche per singoli tipi di prodotto

Per il tipo di prodotto 4, la Commissione segnala rischi per acque di superficie, sedimenti e suolo e vieta la disinfezione su larga scala, salvo prova che i rischi siano riducibili a un livello accettabile. Per il tipo di prodotto 6, è esclusa l’autorizzazione per la conservazione di fluidi di lavaggio e pulizia e di altri detergenti per uso professionale, salvo dimostrazione di rischio accettabile.

Per il tipo di prodotto 4 vi è inoltre una specifica limitazione collegata ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004: l’approvazione non copre l’incorporazione del biocida in tali materiali, a meno che la Commissione non abbia fissato limiti specifici di cessione del bifenil-2-olo nei prodotti alimentari o non abbia stabilito che tali limiti non sono necessari.

Residui in alimenti e mangimi

L’allegato prevede che, per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorra verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di mitigazione del rischio per garantire che i limiti applicabili non siano superati.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il bifenil-2-olo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13, rinviando alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato.

Basi della valutazione e motivazione dell’approvazione

I considerando richiamano il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che include il bifenil-2-olo nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare. La valutazione è stata effettuata dalla Spagna quale autorità competente e i pareri dell’ECHA, del 5 febbraio 2015 e del 15 giugno 2015, hanno portato a ritenere che i biocidi contenenti il principio attivo possano soddisfare i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni.

Limitazione per il tipo di prodotto 4 e materiali a contatto con alimenti

Per il tipo di prodotto 4 la valutazione non ha considerato l’incorporazione di biocidi contenenti bifenil-2-olo in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004. L’approvazione non copre tale uso, salvo che la Commissione stabilisca limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari oppure decida, ai sensi del medesimo regolamento, che tali limiti non sono necessari.

Condizioni specifiche per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13

L’allegato fissa un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 995 g/kg, con data di approvazione 1° luglio 2017 e scadenza il 30 giugno 2027. Per tutti i tipi di prodotto indicati la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi contemplati nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello UE del principio attivo.

Misure di protezione per gli utilizzatori professionali e industriali

Per i tipi di prodotto 2, 4, 6 e 13 l’allegato richiede l’adozione di procedure operative sicure e misure organizzative idonee; se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati con appropriati dispositivi di protezione individuale.

Restrizioni ambientali e di impiego

Per il tipo di prodotto 4 i biocidi non sono autorizzati per la disinfezione su larga scala, salvo dimostrazione che i rischi per acque di superficie, sedimenti e suolo possano essere ridotti a un livello accettabile. Per il tipo di prodotto 6 i biocidi non sono autorizzati per la conservazione di fluidi di lavaggio e pulizia e di altri detergenti per uso professionale, salvo dimostrazione di rischio accettabile.

Residui negli alimenti e nei mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, l’allegato impone di verificare la necessità di stabilire nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando inoltre misure di mitigazione del rischio per evitare il superamento dei limiti applicabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicasicurezza chimicamateriali a contatto con alimenti

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