Regolamento (UE) 2016/90
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il dazio antidumping definitivo già vigente sui cavi d’acciaio originari dell’Ucraina, a seguito di un riesame intermedio parziale richiesto dal produttore esportatore PJSC "PA""Stalkanat-Silur". La Commissione ha ritenuto che il margine di dumping del richiedente fosse pari al 10,5 % e che il mutamento delle circostanze fosse duraturo. Di conseguenza, per tale società viene introdotta un’aliquota individuale del 10,5 %, mentre per tutte le altre società resta applicabile il dazio del 51,8 %.
Modifica parziale del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni nell’Unione di cavi d’acciaio originari dell’Ucraina, limitatamente al produttore esportatore PJSC "PA""Stalkanat-Silur".
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi ed esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell’Ucraina, classificati nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98. La modifica riguarda in modo specifico la società PJSC "PA""Stalkanat-Silur"; per tutte le altre società resta fermo il dazio del 51,8 %. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del dazio antidumping sui cavi d’acciaio originari dell’Ucraina
Il regolamento interviene sulle misure antidumping già in vigore per le importazioni nell’Unione di cavi d’acciaio originari dell’Ucraina. La Commissione, a seguito di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ha verificato se il livello del dazio dovesse essere modificato per il produttore esportatore richiedente PJSC "PA""Stalkanat-Silur".
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
L’inchiesta ha riguardato esclusivamente il dumping con riferimento al richiedente. Il prodotto esaminato è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi e con esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificati nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.
Valore normale, prezzo all’esportazione e confrontabilità
Per stabilire il valore normale, la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne del richiedente rispetto alle esportazioni verso paesi terzi. Le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative perché almeno pari al 5 % delle vendite all’esportazione verso paesi terzi. Il valore normale è stato poi determinato per tipo di prodotto sulla base delle vendite interne, distinguendo tra vendite remunerative e non remunerative; nei casi in cui i prezzi interni non erano utilizzabili, il valore normale è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
Il prezzo all’esportazione non è stato ricavato dalle sole vendite verso l’Unione, poiché durante il periodo di riesame vi sono state soltanto due operazioni, ritenute non rappresentative per volume e caratteristiche del cliente. La Commissione ha quindi costruito il prezzo all’esportazione sulla base delle vendite verso paesi terzi, ritenute idonee e non distorte, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9.
Adeguamenti, stadio commerciale e margine di dumping
Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto e credito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. È stato riconosciuto un adeguamento per differenze di stadio commerciale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), poiché le vendite agli utilizzatori finali tramite centri regionali di vendita presentavano caratteristiche diverse rispetto alle vendite a distributori indipendenti. Non è stata invece accolta la richiesta del richiedente di calcolare tale adeguamento su base trimestrale.
Sulla base del confronto tra il valore normale medio e il prezzo all’esportazione medio, la Commissione ha constatato l’esistenza di dumping e ha determinato un margine di dumping del 10,5 % sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Carattere duraturo del mutamento di circostanze
La Commissione ha ritenuto che il mutamento di circostanze fosse duraturo. In passato, il dazio era stato fissato considerando l’Ucraina come economia in fase di transizione e il valore normale era stato calcolato con riferimento a un paese di riferimento, la Polonia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7. Poiché dal 2005 l’Ucraina è riconosciuta come economia di mercato, tale metodo non è più applicabile. Inoltre, la fusione del 2010 tra due ex produttori esportatori indipendenti ha prodotto una nuova struttura aziendale stabile, con trasferimento effettivo delle funzioni in capo al richiedente. La Commissione ha quindi concluso che le circostanze che avevano giustificato la misura originaria non sussistono più allo stesso livello per il richiedente.
Nuovo regime tariffario e condizioni operative
L’articolo 1 modifica l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. Per PJSC "PA""Stalkanat-Silur" è introdotto un dazio antidumping definitivo del 10,5 % con codice TARIC aggiuntivo C052. Per tutte le altre società resta applicabile il dazio del 51,8 % con codice TARIC C999.
L’applicazione dell’aliquota individuale richiede la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata, che certifichi la fabbricazione in Ucraina da parte della società indicata e la completezza/esattezza delle informazioni in fattura. In assenza di tale documento si applica automaticamente l’aliquota generale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto del riesame e prodotto interessato
Il riesame intermedio parziale, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ha riguardato esclusivamente il dumping per quanto concerne il richiedente. Il prodotto interessato è lo stesso già oggetto delle misure originarie: cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell’Ucraina.
Determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione
La Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno e ha determinato il valore normale sulla base delle vendite interne del richiedente, escludendo le vendite a imprese di Stato in ragione delle specifiche condizioni di pagamento e rischio. Per le vendite per le quali il valore normale non poteva essere calcolato sui prezzi interni, esso è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione non è stato ricavato dalle due vendite verso l’Unione, giudicate non rappresentative, ma è stato costruito su base equa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, utilizzando le vendite verso paesi terzi.
Adeguamenti e confronto equo
Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto e credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. È stato inoltre riconosciuto un adeguamento per differenze di stadio commerciale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), ma è stata respinta la richiesta di calcolarlo su base trimestrale.
Margine di dumping accertato
Applicando l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la Commissione ha riscontrato l’esistenza di dumping e ha determinato per il richiedente un margine di dumping del 10,5 % espresso sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Carattere duraturo del mutamento di circostanze
La Commissione ha ritenuto che il mutamento di circostanze fosse duraturo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il giudizio si fonda, da un lato, sul fatto che dal 2005 l’Ucraina è riconosciuta come economia di mercato e non si applica più l’articolo 2, paragrafo 7, e, dall’altro, sulla fusione nel 2010 di due ex produttori esportatori indipendenti in una nuova struttura aziendale, circostanza considerata stabile e non destinata a mutare nel breve periodo.
Nuova aliquota antidumping individuale
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, prevedendo per PJSC "PA""Stalkanat-Silur" un dazio antidumping definitivo del 10,5 % con codice addizionale TARIC C052. Per tutte le altre società resta applicabile il dazio del 51,8 % con codice addizionale TARIC C999.
Condizione documentale per l’aliquota individuale
L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura, attestante che la merce è stata fabbricata dalla società indicata in Ucraina e che le informazioni in fattura sono complete ed esatte. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota per le "tutte le altre società".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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