Regolamento (UE) 2016/104
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 della Commissione, del 27 gennaio 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni fissate nell'allegato, un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L'atto si fonda sulla valutazione positiva dell'EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sulla conformità ai requisiti dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Vengono stabilite le specie destinatarie, i tenori minimi di impiego, le indicazioni obbligatorie in etichetta/istruzioni e la data di scadenza dell'autorizzazione al 17 febbraio 2026.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, titolare dell'autorizzazione Prosol SpA, per l'alimentazione di specie secondarie di ruminanti da ingrasso e di specie secondarie di ruminanti per la produzione lattiero-casearia. L'autorizzazione riguarda l'intera Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento non disciplina altri usi o specie al di fuori di quelle indicate nell'allegato.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per ruminanti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 della Commissione autorizza l'impiego di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia. L'atto si inserisce nel sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e prende atto del parere favorevole dell'EFSA, che non ha rilevato rischi prevedibili per salute animale, salute umana o ambiente nelle condizioni proposte.
Contesto normativo e presupposti scientifici
La Commissione richiama, nei considerando, che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. L'EFSA, nel parere del 9 luglio 2015, ha ritenuto il preparato sicuro alle condizioni d'impiego proposte e ha considerato applicabili alle specie secondarie di ruminanti le conclusioni già raggiunte per le specie principali; ha inoltre escluso la necessità di specifiche prescrizioni di monitoraggio post-commercializzazione.
Ambito di applicazione e destinatari
L'autorizzazione riguarda un additivo zootecnico, in particolare uno stabilizzatore della flora intestinale, destinato a mangimi per:
- specie secondarie di ruminanti da ingrasso;
- specie secondarie di ruminanti per la produzione lattiero-casearia.
Il titolare dell'autorizzazione è Prosol SpA. Il regolamento opera nell'intero territorio dell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Caratteristiche dell'additivo e identificazione
L'allegato identifica l'additivo con il numero 4b1710 e ne descrive la composizione come preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.
Per il controllo analitico sono indicati:
- il conteggio mediante semina per inclusione su piastra in agar estratto di lievito destrosio cloramfenicolo (EN 15789:2009);
- l'identificazione mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).
Condizioni di impiego per le diverse specie
Per le specie secondarie di ruminanti da ingrasso, il tenore minimo autorizzato è pari a 4 × 10^9 CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12%.
Per le specie secondarie di ruminanti per la produzione lattiero-casearia, il tenore minimo autorizzato è pari a 2 × 10^9 CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12%.
Non è previsto un tenore massimo nell'allegato.
Obblighi operativi e cautele di sicurezza
L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicate:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet.
Per ragioni di sicurezza degli operatori, durante la manipolazione devono essere utilizzati occhiali e guanti.
Durata dell'autorizzazione ed efficacia temporale
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 17 febbraio 2026. L'articolo 2 prevede inoltre che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la sua obbligatorietà integrale e la diretta applicabilità negli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato come additivo per mangimi
L'articolo 1 autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
Nei considerando si richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 9 luglio 2015, che conclude per l'assenza di effetti dannosi prevedibili per salute animale, salute umana e ambiente nelle condizioni d'impiego proposte. L'EFSA ha ritenuto applicabili anche alle specie secondarie di ruminanti le conclusioni positive già espresse per le specie principali e ha indicato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione in commercio.
Specie destinatarie e livelli di impiego
L'allegato consente l'uso per specie secondarie di ruminanti da ingrasso, con tenore minimo di 4 × 10^9 CFU/kg di alimento completo al 12% di umidità, e per specie secondarie di ruminanti per la produzione lattiero-casearia, con tenore minimo di 2 × 10^9 CFU/kg di alimento completo al 12% di umidità. Non è indicato un tenore massimo.
Identificazione dell'additivo e metodo di analisi
L'additivo è identificato con il numero 4b1710; il titolare dell'autorizzazione è Prosol SpA. La composizione consiste in un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida, costituito da cellule vitali della ceppo MUCL 39885. Il metodo di analisi prevede il conteggio mediante semina per inclusione su piastra in agar estratto di lievito destrosio cloramfenicolo (EN 15789:2009) e l'identificazione mediante PCR.
Obblighi di uso e sicurezza
L'allegato prescrive che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. È inoltre imposto, per motivi di sicurezza, l'uso di occhiali e guanti durante la manipolazione.
Durata dell'autorizzazione
Il termine finale dell'autorizzazione è fissato al 17 febbraio 2026.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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