Regolamento (UE) 2016/71
Regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR di diverse sostanze attive nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base dei pareri EFSA, dei CXL del Codex Alimentarius e delle consultazioni con i partner commerciali tramite l’OMC. Per alcune sostanze gli LMR sono mantenuti, per altre sono ridotti o aumentati, mentre in vari casi si ricorre al limite di determinazione o ai valori di base. Il testo introduce inoltre una disciplina transitoria fino al 16 agosto 2016 e prevede riesami entro due anni per alcuni valori fissati in assenza di informazioni complete.
Modifica dei livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari nel e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, mediante revisione degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui delle sostanze 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone. Incide sugli operatori della filiera agroalimentare, sugli Stati membri e sulle autorità di controllo, stabilendo LMR valevoli nell’Unione; prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti conformemente alle regole precedenti fino al 16 agosto 2016. Sono espressamente richiamate eccezioni e regole specifiche per taluni prodotti e combinazioni sostanza/prodotto, nonché il rinvio ai livelli di determinazione analitica quando non siano disponibili autorizzazioni, tolleranze all’importazione o CXL.
Modifica dei livelli massimi di residui per 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e V in base ai pareri scientifici dell’EFSA, alle valutazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione e ai limiti massimi di residui del Codex Alimentarius. Il testo mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, tenendo conto anche della necessità di assicurare condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo.
Ambito e logica dell’intervento
L’aggiornamento riguarda residui di antiparassitari presenti in prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione distingue tra casi in cui gli LMR vengono mantenuti, ridotti o aumentati, casi in cui si applica il limite di determinazione analitica o il valore di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, e casi in cui si recepiscono CXL del Codex Alimentarius ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione.
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II vengono aggiornati i valori per 1-metilciclopropene, petoxamide e per le sostanze flonicamid, flutriafol, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone; nell’allegato III vengono soppresse le colonne relative a 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone; nell’allegato V sono inserite le colonne per acido indolilacetico e acido indolilbutirrico.
1-metilciclopropene e petoxamide
Per 1-metilciclopropene e petoxamide il regolamento conferma o ricalibra numerosi LMR nell’allegato II. In alcuni casi la Commissione utilizza il limite inferiore di determinazione analitica; in altri richiama la regola speciale per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana), per il quale l’LMR applicabile nel gruppo delle spezie coincide con quello fissato per la categoria degli ortaggi a radice e tubero, considerando le variazioni dovute alla trasformazione per essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Flonicamid
Per flonicamid la Commissione recepisce le conclusioni EFSA: riduzione degli LMR per patate, muscolo di suino e uova di volatili; mantenimento o aumento per altri prodotti. Per agrumi, ciliegie, prugne, pomodori, melanzane, zucchine, cucurbitacee con buccia non commestibile, segale, frumento e luppolo, l’EFSA aveva rilevato carenze informative, ma l’assenza di rischi per i consumatori ha consentito di fissare gli LMR al livello vigente o a quello determinato dall’Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Per albicocche, orzo e avena, invece, la mancanza di informazioni ha condotto alla fissazione allo specifico limite di determinazione o al valore di base dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
Flutriafol
Per flutriafol vengono ridotti gli LMR per ciliegie, cicoria Witloof, semi di arachide, orzo in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi e barbabietola da zucchero. Per altri prodotti alcuni limiti aumentano o restano invariati. Per pomacee, uve da vino, fragole, bietole rosse, pomodori, meloni, cocomeri, riso in chicchi e vari tessuti epatici di origine animale, la mancanza di dati porta a fissare i valori al livello vigente o determinato, con revisione entro due anni.
Per mais dolce, bietole da foglia e da costa, piselli freschi sgranati, lenticchie fresche, asparagi, legumi da granella secchi, mais in chicchi e avena in chicchi, gli LMR sono fissati al limite di determinazione o al livello di base.
Acido indolilacetico e acido indolilbutirrico
Per queste due sostanze, non essendo più autorizzato l’uso nell’Unione o essendo autorizzato solo su piante non commestibili, e non risultando usi autorizzati in paesi terzi, il regolamento inserisce in allegato V valori uniformi di 0,1 mg/kg per il gruppo frutta fresca o congelata/frutta a guscio e per il gruppo ortaggi freschi o congelati, con estensione agli altri gruppi secondo la tabella. L’impostazione è coerente con i livelli naturali nelle piante e con la tutela del consumatore.
Pirimicarb
Per pirimicarb viene proposta dall’EFSA una nuova definizione del residuo per prodotti vegetali, pollame e uova di volatili. Il regolamento riduce molti LMR, in particolare per numerose colture ortofrutticole, cereali, semi oleaginosi, legumi, spezie e prodotti di origine animale, mentre per altri prodotti mantiene o aumenta i livelli vigenti.
Per mele, pere, cotogne, ciliegie, pesche, varie bacche, meloni, cocomeri, cavoletti di Bruxelles, cavoli ricci, scarola, portulaca, bietole da foglia e da costa, cicoria Witloof, fagioli e piselli con baccello, cardi, sedani, semi di lino, colza, senape e borragine, oltre che per altri prodotti di origine animale diversi da pollame e uova, gli LMR sono fissati al livello vigente o determinato, con riesame entro due anni.
Per uve da tavola e da vino, e per spezie (frutta e bacche), il regolamento applica il limite di determinazione o il valore di base. Per cavoli rapa, fagioli freschi senza baccello, lenticchie fresche e spezie (semi), in assenza di dati sufficienti ma in presenza di CXL non rischiosi per i consumatori, gli LMR sono fissati ai valori del Codex Alimentarius. Per cavolfiori, cavoli broccoli, cavolo cinese, cavolo riccio e porri vengono recepiti livelli derivati dai CXL o dal valore determinato dall’Autorità.
Protioconazolo
Per protioconazolo l’EFSA propone una diversa definizione del residuo per prodotti vegetali e di origine animale. Il regolamento recepisce la modifica e aggiorna gli LMR per molte colture, con riduzioni, aumenti o mantenimento dei livelli esistenti a seconda dei casi.
Per bietole rosse, carote, barbaforte, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rutabaga, rape, cipolle, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, porri, fagioli secchi, lenticchie secche, piselli secchi, lupini secchi, semi di lino, arachide, papavero, colza, senape, camelina, orzo, avena, segale, frumento e per tutti i prodotti di origine animale, gli LMR sono fissati al livello vigente o determinato, con revisione entro due anni.
Per la barbabietola da zucchero l’LMR è ricondotto al limite di determinazione o al valore di base. Il regolamento recepisce inoltre la richiesta relativa agli scalogni presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Infine, vengono integrati nel diritto dell’Unione i nuovi CXL approvati dal Codex per mirtilli giganti americani, mais, patate, semi di soia secchi e mais dolce.
Teflubenzurone
Per teflubenzurone gli LMR vengono ridotti per prugne e patate, mentre per altri prodotti restano invariati o vengono aumentati. Per mele, pomodori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci e per tutti i prodotti di origine animale, in presenza di dati incompleti, gli LMR sono fissati al livello vigente o determinato con revisione entro due anni.
Il regolamento segnala anche che, per i cavoli cappucci, l’LMR deve essere fissato al livello del CXL, considerato sicuro per i consumatori dell’Unione.
Criterio residuale per prodotti senza autorizzazioni, tolleranze o CXL
Per i prodotti vegetali e animali che non beneficiano di autorizzazioni, tolleranze all’importazione o CXL, il regolamento conferma il ricorso allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base scientifica e consultazioni
La Commissione fonda le modifiche sui pareri motivati dell’EFSA e sulle valutazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione per i residui di antiparassitari, che hanno individuato in alcuni casi la necessità di adattare i limiti di determinazione in funzione degli sviluppi tecnici. Le misure sono ritenute conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e sono state oggetto di consultazione dei partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
Regime transitorio e tempistiche
Per consentire una commercializzazione e una trasformazione regolari dei prodotti, il regolamento prevede che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti entro il 16 agosto 2016 in conformità alle norme vigenti, con le eccezioni espressamente indicate per pirimicarb e protioconazolo. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 16 agosto 2016.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. L’intervento riguarda la ridefinizione e l’aggiornamento dei limiti massimi di residui (LMR) per più sostanze attive e numerosi prodotti vegetali e animali.
Disciplina transitoria per i prodotti già conformi
L’articolo 2 stabilisce che, per i prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedente entro il 16 agosto 2016, continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche. La clausola transitoria riguarda: 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide e teflubenzurone per tutti i prodotti; pirimicarb per tutti i prodotti eccetto cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli cinesi, cavoli ricci e porri; protioconazolo per tutti i prodotti eccetto barbabietola da zucchero.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 16 agosto 2016. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
1-metilciclopropene e petoxamide
Per 1-metilciclopropene e petoxamide gli LMR vengono mantenuti o adeguati nell’allegato II. Per alcune combinazioni sostanza/prodotto sono fissati limiti al livello di determinazione analitica; per il barbaforte o cren, in particolare nelle spezie, l’LMR applicabile è quello previsto per il corrispondente prodotto nella categoria degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto della trasformazione per essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Flonicamid
Per flonicamid la Commissione recepisce i pareri EFSA: riduzione degli LMR per patate, muscolo di suino e uova di volatili; aumento o mantenimento per altri prodotti; fissazione di livelli al livello vigente o determinato per prodotti per i quali mancavano informazioni ma non risultavano rischi per i consumatori, con riesame entro due anni dalla pubblicazione; fissazione al limite di determinazione o al valore di base per albicocche, orzo e avena. Per alcuni prodotti sono richiamate lacune informative specifiche (stabilità, residui, idrolisi, metodi analitici), con eventuale riesame se le informazioni non sono presentate entro il 27 gennaio 2018.
Flutriafol
Per flutriafol sono previsti tagli degli LMR per alcune colture (ad esempio ciliegie, cicoria Witloof, semi di arachide, orzo, segale, frumento, barbabietola da zucchero), mentre per altri prodotti gli LMR sono aumentati o mantenuti. Per numerosi prodotti con dati incompleti gli LMR sono fissati al livello vigente o determinato, con riesame entro due anni; per mais dolce, bietole, piselli, lenticchie, asparagi, legumi da granella, mais e avena, invece, si applica il limite di determinazione o il valore di base.
Acido indolilacetico e acido indolilbutirrico
Poiché non sono più autorizzati o sono autorizzati solo per usi non alimentari, gli LMR sono fissati nell’allegato V a un livello non superiore ai livelli naturali delle piante ma sicuro per i consumatori. Per il barbaforte o cren si applica la regola specifica di corrispondenza con il livello previsto per gli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto dell’essiccatura.
Pirimicarb
Per pirimicarb la Commissione recepisce il parere EFSA, che propone una nuova definizione del residuo per prodotti vegetali, pollame e uova di volatili. Vengono ridotti numerosi LMR, mentre altri sono aumentati o mantenuti; per molti prodotti con informazioni incomplete gli LMR sono fissati al livello vigente o determinato, con riesame entro due anni. Per uve da tavola e da vino e spezie (frutta e bacche) si applica il limite di determinazione o il valore di base; per cavolfiori, cavoli broccoli, cavolo cinese, cavolo riccio e porri si recepisce un livello derivato dal Codex Alimentarius o il valore determinato dall’Autorità. Per cavoli rapa, fagioli freschi senza baccello, lenticchie fresche e spezie (semi) sono recepiti i CXL del Codex, considerati sicuri per i consumatori.
Protioconazolo
Per protioconazolo il regolamento modifica la definizione del residuo per prodotti vegetali e animali, aggiorna diversi LMR e prevede il mantenimento o l’adeguamento di valori già vigenti. Per molte colture e per i prodotti di origine animale con dati incompleti gli LMR sono fissati al livello vigente o determinato, con revisione entro due anni; per la barbabietola da zucchero l’LMR è ridotto al limite di determinazione o al valore di base. È inoltre recepita una modifica richiesta per gli scalogni, a seguito di domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono anche inclusi nuovi CXL approvati dal Codex per mirtilli giganti americani, mais, patate, semi di soia secchi e mais dolce.
Teflubenzurone
Per teflubenzurone gli LMR sono ridotti per prugne e patate e mantenuti o adeguati per altri prodotti. Per mele, pomodori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci e per tutti i prodotti di origine animale, in presenza di lacune informative, gli LMR sono fissati al livello vigente o determinato, con riesame entro due anni. Per i cavoli cappucci è richiamato un CXL ritenuto sicuro per i consumatori dell’Unione.
Criteri generali per i prodotti senza autorizzazioni, tolleranze o CXL
Per i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non esistono autorizzazioni, tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR devono essere fissati al limite di determinazione o al livello di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base scientifica, consultazioni e coerenza normativa
La Commissione fonda gli interventi sui pareri motivati dell’EFSA e sui contributi dei laboratori di riferimento dell’Unione per i residui di antiparassitari, che hanno indicato in taluni casi la necessità di specifici limiti di determinazione. Le misure sono dichiarate conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005; i partner commerciali sono stati consultati tramite l’OMC e le osservazioni sono state considerate.
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