Regolamento (UE) 2016/112
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/112 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi utilizzati nel sistema dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti avicoli, ovoprodotti e ovoalbumina. La modifica tiene conto del monitoraggio periodico dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi per origine. L'atto è pensato per applicarsi senza ritardo, entrando in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per talune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di determinati prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché dell'ovoalbumina, per i quali il regolamento (CE) n. 1484/95 fissa prezzi rappresentativi e cauzioni ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione. L'intervento riguarda specifiche voci della nomenclatura combinata e alcune origini geografiche indicate nell'allegato; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dei prezzi rappresentativi per carni di pollame, uova e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/112 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La modifica è motivata dall'aggiornamento periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori per alcune importazioni secondo l'origine.
Contesto e base giuridica
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, concernente il regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando si chiarisce che il regolamento (CE) n. 1484/95 stabilisce già il quadro applicativo dei dazi addizionali e che il controllo regolare dei dati di determinazione dei prezzi rappresentativi impone un aggiornamento tempestivo.
Ambito materiale e prodotti interessati
La modifica riguarda esclusivamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. L'allegato aggiornato contiene i valori applicabili a specifiche merci classificate in nomenclatura combinata, tra cui:
- carcasse di polli presentazione 70 %, congelate, codice NC 0207 12 10;
- carcasse di polli presentazione 65 %, congelate, codice NC 0207 12 90;
- pezzi disossati di galli o di galline, congelati, codice NC 0207 14 10;
- pezzi disossati di tacchini, congelati, codice NC 0207 27 10;
- uova sgusciate essiccate, codice NC 0408 91 80;
- preparazioni non cotte di galli o di galline, codice NC 1602 32 11.
Per ciascuna voce sono indicati il prezzo rappresentativo in EUR/100 kg, l'eventuale cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 e l'origine, con riferimenti a codici paese come AR, BR, CL e TH. La nota in calce precisa che la nomenclatura dei paesi è quella stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 e che il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Effetto giuridico della modifica
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. In termini pratici, ciò comporta l'applicazione dei nuovi prezzi rappresentativi e delle relative cauzioni ai fini del calcolo dei dazi addizionali all'importazione per le merci ricomprese nell'allegato.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta giustificata dall'esigenza di rendere la misura operativa il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione, aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per specifiche merci e origini.
Prodotti interessati e valori fissati
L'allegato elenca le voci NC interessate, tra cui carcasse di polli congelate, pezzi disossati di galli o galline congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di galli o di galline. Per ciascun prodotto sono indicati prezzo rappresentativo (EUR/100 kg), cauzione di cui all'articolo 3 e origine, con riferimenti a paesi quali AR, BR, CL e TH.
Base normativa e finalità dell'intervento
Il regolamento si fonda sull'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. I considerando precisano che il controllo regolare dei dati di mercato ha evidenziato la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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