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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15230/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un intreccio tra un credito risarcitorio verso un condominio, ceduto dal creditore originario al coniuge, e una successiva esecuzione promossa da alcuni condomini contro il cedente/cessionario sulla base di una sentenza d'appello che aveva riformato il titolo di primo grado. Nella procedura esecutiva interviene un terzo che vanta, a sua volta, un credito verso i coniugi cedente/cessionaria e, surrogandosi nei diritti di questi ultimi, ottiene l'assegnazione delle somme versate dagli esecutati. Quando la sentenza d'appello che aveva fondato il credito restitutorio viene poi cassata con rinvio e, all'esito del rinvio, la domanda risarcitoria originaria viene rigettata, i condomini chiedono la restituzione di quanto pagato mediante decreti ingiuntivi. L'opponente al monitorio propone opposizioni che il Tribunale dichiara improcedibili; in appello, la Corte territoriale rileva la sopravvenuta caducazione del titolo posto a base dei decreti, dichiara cessata la materia del contendere, revoca implicitamente i decreti e condanna l'opponente alle spese. Nel ricorso per cassazione, l'opponente deduce: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dei principi in tema di cessazione della materia del contendere, sostenendo che mancava una comune istanza delle parti e che il suo titolo restitutorio non era caducato; 2) ulteriore violazione dell'art. 100 c.p.c. perché la sentenza di cassazione non avrebbe fatto rivivere il titolo originario né caducato il diritto restitutorio; 3) violazione degli artt. 276 e 650 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per mancato esame dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancato esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 5-7) vizi sulla liquidazione delle spese e sulla loro quantificazione secondo soccombenza virtuale, oltre alla liquidazione di più compensi nonostante la riunione dei giudizi. Il resistente propone ricorso incidentale per omessa pronuncia, o motivazione insufficiente, sulla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il secondo, accoglie il terzo; dichiara assorbiti il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, nonché l'intero ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che la sopravvenuta caducazione del titolo giudiziale posto a base dell'azione esecutiva/ripetitoria determina la cessazione della materia del contendere, ma che il giudice di merito, prima di arrivarvi, avrebbe dovuto esaminare la questione preliminare dell'ammissibilità/improcedibilità dell'opposizione tardiva, perché potenzialmente dirimente; il mancato ordine logico di esame delle questioni integra il vizio denunciato. Le doglianze sulle spese restano assorbite, così come la domanda ex art. 96 c.p.c. per effetto del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per la tempestività del ricorso per cassazione, calcolata tenendo conto della sospensione feriale dei termini.

  • art. 3 L. 742/1969

    la sospensione feriale si applica perché la controversia è qualificata come ordinaria azione di ripetizione di indebito e non come opposizione esecutiva o giudizio equiparabile.

  • art. 92 ord. giud.

    richiamato in relazione all'ambito delle cause sottratte alla sospensione feriale dei termini.

  • r.d. n. 12/1941

    richiamato come fonte dell'art. 92 ord. giud.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di cessazione della materia del contendere e interesse ad agire.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    la Corte di legittimità afferma che il giudice di merito avrebbe dovuto rispettare l'ordine logico delle questioni, esaminando prima la preliminare improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione tardiva.

  • art. 650 c.p.c.

    è la norma invocata per la verifica dei presupposti dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo; la questione è qualificata come potenzialmente dirimente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione sul mancato esame di questioni preliminari.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, ritenuta infondata/inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese, da rideterminare in base all'esito complessivo della lite.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul vizio di omessa pronuncia, sia sulle questioni preliminari sia sulla domanda ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la domanda di condanna per responsabilità aggravata, poi assorbita.

  • d.m. n. 55 del 10/03/2014

    richiamato per censurare la liquidazione degli onorari professionali, doglianza assorbita.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 10/03/2014

    richiamato per contestare il criterio di liquidazione delle spettanze in presenza di giudizi riuniti.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione o l'azione monitoria è fondata su un titolo giudiziale non definitivo e quel titolo viene successivamente caducato nel giudizio di cognizione, la controversia deve essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non con accoglimento dell'opposizione, e le spese vanno regolate in base alla soccombenza virtuale riferita ai motivi originari della lite.
  • Prima di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve rispettare l'ordine logico delle questioni e verificare le eccezioni preliminari potenzialmente dirimenti, come l'ammissibilità o improcedibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, se tempestivamente sollevate.
  • La soccombenza virtuale va accertata con prognosi ex ante, ossia valutando la fondatezza delle pretese e difese al momento della proposizione del giudizio, senza attribuire rilievo decisivo alle sole vicende sopravvenute che abbiano eliminato l'oggetto della lite.
  • Le censure sulla specificità dei motivi di appello e sulla regolazione delle spese non possono superare il rilievo che, una volta accolto un motivo preliminare idoneo a rimettere in discussione l'intera decisione, le statuizioni accessorie devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. resta assorbita quando la cassazione impone un nuovo esame della causa che può incidere sull'esito complessivo della lite e sul riparto delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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